SULLA GESTIONE SEPARATA INPS AI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI
10/03/2021
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Dopo il consolidato orientamento della Cassazione formatosi dal 2017 in poi ( di recente la sentenza n.4419 /2021) con il quale si è affermata la sussistenza dell’obbligo alla iscrizione alla Gestione Separata-INPS dei liberi professionisti ( e quindi degli avvocati ) ,la tematica relativa alla corretta interpretazione dell’art.2 comma 26 Legge n.335/95 e della successiva legge interpretativa del cit.art2 comma 26 ( art.18 L.n.111/01 ) , nonostante le difformi pronunce sul territorio nazionale dei giudici di merito, aveva registrato una battuta d’arresto ( anche collegata alla scelta di parecchi di non ricorrere in Cassazione per evitare il filtro di inammissibilità’ ex art. 360 bis ,primo comma, c.p.c. e la scelta operata di concordare con l’INPS il pagamento della sola sorte capitale con l’abbattimento totale delle sanzioni).
Oggi l’interesse a riprendere la riflessione sulla questione viene ridestata dalla ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale Sezione Lavoro di Catania dell’ 1/2/21 che, ancorché connessa alla parziale questione relativa alla posizione degli avvocati prima dell'introduzione della nuova legge professionale la N.247/12, per motivi reddituali non erano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense, investe la disamina della intera normativa che disciplina la materia che stiamo esaminando.
Per chiarire meglio la fattispecie è bene ricordare che la Gestione Separata- Inps è un fondo pensionistico finanziato con i contributi obbligatori dei lavoratori autonomi ( che ben sappiamo sono ben diversi dai liberi professionisti iscritti ad un albo) e nasce nel nostro Ordinamento con la L.335/95 (art. 2 comma 26) di riforma del sistema pensionistico anche nota come riforma DINI.
Si ricorderà che scopo di detta Riforma era essenzialmente assicurare la tutela previdenziale alla categoria di lavoratori autonomi sino ad allora esclusi e privi di alcuna forma di previdenza in quanto, non avendo un albo di iscrizione, non avevano un ente esponenziale nazionale che potesse scegliere per loro a quale Cassa affidare la propria disciplina previdenziale.
Tornando alla disamina della ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale si evince immediatamente che la stessa, soffermandosi principalmente sulla circostanza che nel regime previgente alla L.247/12 l’avvocato, che non avesse maturato redditi pari o superiori a quelli previsti dall’art.22 L. N. 576/ 1980 venendo meno l’obbligo di iscriversi alla Cassa, poteva facoltativamente iscriversi alla gestione separata sempre che la soglia reddituale minima superasse €.5.000..
La ordinanza, dopo una ampia, articolata e completa disamina della materia , dei ricorsi proposti, delle sentenze della Suprema Corte emesse dal 2017 in poi, della normativa applicata alla fattispecie innanzi Indicata ,ha ritenuto non manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale sotto duplici profili uno principale ed uno subordinato .
In particolare ha rimesso alla Cote la rilevante questione relativa:
1) in via principale, all’art.2) Corte.26,L.n.335/95, come interpretato dall’art.18,co.12 Dl 98/11 ( convertito in legge n.111/2011) nella parte in cui prevede a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito ex art.22 L.n.576/80,l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS;
2) in via subordinata, all’art. 18, Corte.12 DL 98/11 ( convertito in legge n.111/2011) nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata- INPS , a carico degli avvocati non iscritti a Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito ex art.22 L. n.576/80, decorra per periodi successivi alla Sua entrata in vigore Si auspica che la Corte delle Leggi faccia chiarezza su una materia molto confusa che ha generato un contenzioso enorme sul tutto il territorio nazionale e ha fatto dire alla Suprema Corte ( ordinanza 3799/19 )
“ nella gestione separata l’obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito più’ che un contributo destinato ad integrare un settore previdenziale scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva per determinati tipi di reddito, con lo scopo di fare cassa “ ( sic!!!!!!!!!!).
AVV. Bina VALENTINI - Delegata Cassa Forense