L’amore (per i figli) ai tempi del Covid-19

di Giovanni F. Basini

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Sono separato/divorziato, posso spostarmi per incontrare i miei figli minori, che non convivono con me?”

A questa domanda si trova una soluzione inequivocabilmente affermativa, tra le risposte alle “domande frequenti” (così dette, f.a.q.), sul sito del Governo italiano.

Nella risposta si precisa che gli “spostamenti dovranno in ogni caso avvenire…secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Questa precisazione porta a una seconda domanda:  “io genitore convivente con la prole: “posso ottenere dal giudice, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la modifica delle modalità originarie, e in particolare la sospensione degli incontri in presenza dei miei figli con l’altro genitore?

Pure a questa domanda, si può forse immaginare una risposta affermativa.

Il giudice certamente può sospendere la modalità di incontro “in presenza” tra genitore e figlio, e sostituirla con modalità “da remoto”. Anzi, in più di un caso, il giudice richiesto di intervenire al riguardo già ha sospeso gli incontri “in presenza” e li ha surrogati con incontri tramite video-chiamata o similari modalità (Cfr., ad es.: App. Bari, 26.3.2020; App. Lecce, 20.3.2020; App. Bari, 16.3.2020; Trib. Bari, 26.3.2020; Trib. Napoli, 26.3.2020; Trib. Matera, 12.3.2020. Pare di contrario orientamento, peraltro, T. Milano 10.3.2020).

Certamente, è assai difficoltoso ottenere, già ora, un panorama giurisprudenziale sufficientemente ampio sul punto, per poter indicare con sicurezza un orientamento prevalente.

E, del resto, in questi àmbiti le particolarità del caso concreto andranno sempre tenute in conto, rendendo, perciò, assai incerta una prognosi generale. Se in alcuni casi gli incontri in presenza sono stati sospesi, insomma, non si può escludere che in altri casi vengano confermati. Pur nella generale incertezza, nondimeno,  si pensa che alcuni dati certi vi siano: le “f.a.q.” del Governo indicano come leciti gli spostamenti per incontrare i figli non conviventi, anche se possono essere sospesi, e sostituiti dal Giudice con video-chiamate; a Bari, Lecce, Matera e Napoli questo è già avvenuto; finché l’incontro in presenza, ove originariamente previsto, non venga sospeso, resterà ovviamente legittimo lo spostamento per recarsi dal figlio.

Passando, ora, alle motivazioni dei ricordati provvedimenti giudiziari, si può sottolineare come: in quasi tutti i casi, si sia data prevalenza al diritto alla salute del minore sul diritto alla bigenitorialità del minore stesso; in alcuni di essi, sia ravvisabile pure la prevalenza del diritto alla salute del genitore convivente, e degli altri parenti di quel ramo genitoriale, sul diritto alla bigenitorialità del minore; quasi sempre, si sia sottolineato come la compressione del diritto alla bigenitorialità sia provvisorio e parziale (appunto perché le frequentazioni possono continuare “da remoto”); in un paio di casi, si intraveda anche la scelta di sacrificare il diritto alla bigenitorialità del minore, per meglio proteggere la salute pubblica.

Si conclude osservando come proprio quest’ultimo argomento appia il più solido, poiché sacrifica, momentaneamente e parzialmente, un interesse particolare – come quello alla bigenitorialità, per proteggere un interesse  generale: la tutela della salute collettiva. Tutti gli altri argomenti, che confrontano tra loro interessi comunque particolari, stabilendo la prevalenza dell’uno sugli altri, infatti, appaiono non altrettanto solidi. Evidente è la debolezza di affermare, senza altre motivazioni, che la tutela della salute di uno o più adulti (il genitore convivente, ed eventualmente gli altri parenti di quel ramo genitoriale) debba prevalere sulla piena attuazione – per quanto possibile in una coppia genitoriale disgregata – della bigenitorialità.

Si espone a critiche, del resto, anche affermare che la salute del minore vada tutelata con prevalenza sull’attuazione della, più compiuta possibile, bigenitorialità, poiché: per un verso, la salute è anche salute “psico-fisica”, e pure la bigenitorialità rientra nel diritto alla salute così inteso; per altro verso, pare che raramente l’infezione da Covid-19 esponga a gravi rischi la salute dei bambini e degli adolescenti, e, dunque, potrebbe essere messo in dubbio che proprio la salute dei minori (e non, invece, quella degli adulti con loro conviventi) venga messa gravemente a repentaglio dagli incontri in presenza con il genitore non convivente.

Per concludere, non si può dare una risposta certa alla seconda delle domande poste sopra, ma si può notare come, già in alcuni casi, i giudici di merito abbiano sospeso gli incontri “in presenza” tra genitori non conviventi e figli minori, e come almeno uno degli argomenti utilizzati per motivare tali decisioni, vale a dire la prevalenza di un interesse generale come la salute pubblica, su altri interessi, pure importanti, ma particolari, non si presenti privo di pregio.

Prof. Avv. Giovanni F. Basini - Foro Reggio Emilia

 


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