Giudici onorari e assetto previdenziale
07/10/2019
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Circolare da leggere quella con la quale l’Inps fa il punto sulla “Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari”.
Richiamando l’art. 25 del d. lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, l’Inps ha chiarito che i magistrati in questione che siano sprovvisti di copertura previdenziale e assistenziale in ragione del quadro normativo previgente debbono essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps con “le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi, di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla Gestione separata”.
Ha confermato, inoltre, che “ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2017 è esclusa l’iscrizione … per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la cassa professionale autonoma, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.”
Interessante il passaggio secondo cui l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i giudici di pace e viceprocuratori onorari non iscritti agli albi degli avvocati immessi in servizio prima o dopo il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del d. lgs in parola.
Un riferimento alla natura delle indennità percepite dai magistrati onorari, che rientrano nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo e, infine, la determinazione della contribuzione dovuta all’Inps dai giudici onorari indicati non iscritti all’albo degli avvocati e a Cassa Forense: “L’aliquota da applicare sul reddito prodotto ai sensi dell’art 53, comma 2, lett f-bis del TUIR è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).”
Avv. Agostino Maione - Delegato di Cassa Forense