GESTIONE SEPARATA INPS LE PRECISAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Chiara Mestichelli

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Giunge, dopo poco più di un mese dalla discussione in pubblica udienza, la seconda pronuncia della Corte Costituzionale sulla obbligatorietà, o meno, dell'iscrizione dei liberi professionisti dipendenti alla Gestione Separata Inps.

Come noto, il Giudice del Lavoro di Rieti, Dott. Rosario Carrano, con ordinanza dello scorso 08 febbraio 2022, aveva infatti richiesto nuovamente l’intervento della Consulta sull'art.2 co.26 L. 335/1995 (come autenticamente interpretato dall'art.18 co.12 D.L. 98/2011), dubitando della conformità alla Costituzione di tale normativa, nella rilettura fornitane dal c.d. "diritto vivente" della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, a far data dal dicembre 2017. 

In particolare il Tribunale reatino aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma richiamata nella parte in cui, secondo la lettura datane dalla Corte di Cassazione, i liberi professionisti (nella fattispecie ingegneri e architetti) che svolgano attività libero-professionale per cui già versano alla Cassa Privata la contribuzione da questa richiesta e che contestualmente siano titolari di altra posizione previdenziale obbligatoria, debbano essere assoggettati all'obbligo di iscrizione e versamento anche alla Gestione Separata.

Gestione separata Inps Sentenza 28 novembre 2022, n. 238

Chiamata nuovamente a decidere sulla questione, pur se sotto profili diversi da quelli che le erano stati prospettati dalla prima ordinanza del Tribunale di Catania, e segnatamente sulla ritenuta violazione di precetti costituzionali contenuti negli artt.3, 23, 41, 118 comma 4 e 117 Cost. in relazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte Costituzionale ha ritenuto di non doversi comunque discostare dalla posizione già espressa, confermando che, nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345) è prevalsa l’interpretazione, ormai consolidata in una regola di diritto vivente, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è quello — cosiddetto soggettivo — correlato all’obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale

Nelle righe della statuizione si legge la volontà di considerare la competenza previdenziale delle casse private come prevalente sui liberi professionisti e la forza espansiva della gestione separata INPS come operante solamente ove le casse siano carenti od omissive;

 “La vocazione universalistica della gestione separata …..consente di affermare, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 14 dicembre 2018, n. 32508 e 12 dicembre 2018, n. 32166 e n. 32167), che tale istituto, lungi dal porsi in posizione di irragionevole distonia rispetto al sistema generale della tutela previdenziale, come assume il giudice rimettente, ne costituisce piuttosto l’imprescindibile momento di compimento e chiusura, assolvendo a una funzione complementare e non già rigidamente alternativa”. 

Con la precisazione che “la sostituzione” di gestione separata Inpscostituisce l’effetto del sopra illustrato rapporto di complementarità tra i due regimi, dovuto all’incidenza del concreto esercizio dell’autonomia regolamentare delle casse e alla funzione complementare e di chiusura dell’istituto della Gestione separata”. 

Precisa la Corte che

l’operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandere la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti”, e che “al contrario, se la cassa professionale, sempre nell’esercizio della autonomia stabilita dalla legge, decide di estendere l’obbligo di versare contributi utili alla costituzione del diritto a prestazioni pensionistiche a professionisti precedentemente esclusi, la capacità elastica della Gestione separata si comprime, restringendosi il suo campo di applicazione".

A questo punto la soluzione andrà trovata, prima di tutto, all’interno di ciascuna cassa, ove appunto gli enti di diritto privato dovranno decidere se colmare eventuali spazi di contribuzione rimasti vuoti oppure se rinunciare definitivamente a essi e cederli alle maglie della Gestione Separata, non potendosi certamente più tollerare situazioni ibride o di incertezza contributiva.

Resta salva, ovviamente, la possibilità che la questione venga sottoposta anche all’esame della Corte Europea.

Elemento interessante è l’espresso riconoscimento della possibilità, per i liberi professionisti, di "cumulo di tutte le posizioni contributive maturate durante la vita lavorativa per conseguire un unico trattamento pensionistico”, introducendo già da tempo, due diversi istituti della “ricongiunzione (legge 5 marzo 1990, n. 45, recante «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti») e la totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi»), nonché, negli ultimi anni, il nuovo istituto del cumulo gratuito (art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2013»), prevedendone, più di recente, l’estensione anche alle casse professionali (art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)”.

La Corte Costituzionale ha dunque offerto nuovi interessanti spunti di riflessione sul regime giuridico vigente in tema di contribuzione dei liberi professionisti iscritti ad Albi.


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