Gestione separata INPS ... "Poseidone, chi era costui?"

di Guglielmo Preve

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E’ dunque opportuno cercare di fare chiarezza, per orientare (soprattutto) i giovani verso soluzioni previdenziali appropriate.
L’art. 2 co. 26 della L. 08.08.1995 n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività“.
Di tale norma l’art. 18 co. 11-12 del D.L. 06.07.2011 n. 98 (convertito nella L. n. 111/2011) dà un’interpretazione autentica, con riferimento alla posizione previdenziale dei soggetti che hanno titolo per essere iscritti alle casse previdenziali private, tra cui CASSA FORENSE. E l’INPS - con circolari n. 99 del 22.07.2011 e n. 709 del 12.01.2012 - fornisce chiarimenti.


Il cit. co. 12 dell’art. 18 del D.L. n. 98/2011 detta il seguente principio di carattere generale: “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione Separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al co. 11, in base ai rispettivi statuti e regolamenti, con esclusione dei soggetti di cui al co. 11.”
L’INPS (circ. n. 99 del 22.07.2011, punto 2 dal titolo: “soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/1995 art. 2 co. 26”) chiarisce (testualmente):
rientrano nell’ambito della Gestione Separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.”
“Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività ascrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la CASSA di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.”
Con circ. n. 709/2012, poi, l’INPS precisa ulteriormente: “qualora le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente a incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché infatti l’obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione alle Casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa”.
“In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla Cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione separata”.


Pertanto, in parole semplici: il contribuente-avvocato o praticante abilitato che – pur non essendovi obbligato - ha diritto di optare per l’iscrizione a CASSA FORENSE, è ammesso a esercitare tale opzione, con efficacia ex tunc, anche dopo avere ricevuto l’accertamento dell’omissione contributiva da parte dell’INPS. In tale caso l’INPS – preso atto della avvenuta iscrizione del contribuente a Cassa Forense - provvede ad annullare l’accertamento.

1)   Avvocati pensionati attivi


Applicando i principi ricordati agli avvocati pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività professionale con iscrizione all’albo, osserviamo quanto segue.
Attualmente gli avvocati pensionati attivi:

  • sono esentati (dall’anno successivo al pensionamento) dai minimi contributivi e dalla quota modulare;
  • fino alla maturazione dell’ultimo supplemento di pensione (cinque anni dopo il pensionamento, salva riduzione progressiva dopo la riforma del 2010) versano i contributi dovuti in misura ordinaria per il reddito di fatto prodotto, in autoliquidazione (Mod. 5);
  • dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento di pensione versano soltanto il contributo di solidarietà del 5% del reddito prodotto (oltre al contributo integrativo e di maternità).

In seguito all’ultima riforma previdenziale forense, per gli avvocati collocati in pensione dal 01.02.2021 non è più previsto – a regime - alcun supplemento di pensione per l’attività svolta ed i contributi versati dopo il pensionamento di vecchiaia.
Nel periodo transitorio (per gli avvocati collocati in pensione dal 01.02.2010 al 01.02.2021) è ancora prevista l’erogazione di un supplemento di pensione calcolato con sistema contributivo, dopo un periodo di lavoro progressivamente ridotto (da quattro anni a un anno) fino ad esaurimento.


L’art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011 chiarisce (per quanto qui interessa) che gli avvocati pensionati di vecchiaia attivi sono tenuti a mantenere l’iscrizione a CASSA FORENSE, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di reddito previsti per l’accertamento della c.d. “continuità professionale”; ed – a regime - debbono versare un contributo soggettivo pari ad almeno il 50% del contributo ordinario (il Comitato dei Delegati ha ora determinato nel 7% l’aliquota di detto contributo, senza prevedere alcun supplemento di pensione a decorrere dal 01.01.2021; ma il Ministro vigilante – pur approvando la nuova riforma - ha invitato a valutare l’attribuzione di un supplemento previdenziale, calcolato con modalità da definire, anche successivamente al 2021, come corrispettivo della contribuzione imposta dalla legge).
Il co. 12, poi (ved. supra), chiarisce che gli avvocati pensionati attivi - essendo tenuti all’iscrizione e contribuzione a CASSA FORENSE - non sono destinatari dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

2) Praticanti abilitati e neo avvocati

Per quanto riguarda i praticanti si osserva:
a) i praticanti semplici non possono essere iscritti a Cassa Forense. L’eventuale attività svolta non ha natura “professionale”, non essendo riservata e subordinata all’iscrizione ad albi o registri. Quindi il reddito relativo è soggetto a contribuzione alla Gestione Separata INPS;
b) i praticanti abilitati non hanno l’obbligo di iscrizione a CASSA FORENSE (indipendentemente dal reddito prodotto), ma ne hanno facoltà. Il reddito può essere assoggettato a contribuzione a CASSA FORENSE, se è esercitata la facoltà di iscrizione.
Consegue: il reddito prodotto dal praticante semplice è soggetto a contribuzione INPS; salvo l’esercizio del diritto di riscatto della relativa anzianità in CASSA FORENSE (nel quale caso l’onere relativo assorbe ogni altra contribuzione).


Il reddito prodotto dal praticante abilitato è soggetto a contribuzione a CASSA FORENSE se viene richiesta l’iscrizione con le modalità previste dal relativo regolamento (compresa la retrodatazione o il riscatto); in difetto, è anch’esso soggetto a contribuzione INPS.
Per quanto riguarda i neo avvocati si osserva quanto segue.
Come noto, l’iscrizione a CASSA FORENSE è obbligatoria dal momento in cui l’avvocato iscritto all’albo supera i limiti di reddito previsti per l’accertamento del requisito della c.d. “continuità professionale”; l’iscrizione deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Al momento della domanda (a pena di decadenza) può essere richiesta la “retrodatazione” degli effetti dell’iscrizione al 1° gennaio dell’anno dell’abilitazione al patrocinio. Possono essere “retrodatati” fino a sei anni di pratica con patrocinio ed i primi tre anni di iscrizione all’albo.
Con la “retrodatazione” è acquisita un’anzianità contributiva corrispondente al periodo “retrodatato”, a condizione che siano rispettati i requisiti reddituali per la c.d. “continuità professionale”. Per il periodo di pratica e per il primo anno di iscrizione all’albo non è previsto alcun requisito reddituale; per gli ulteriori due anni di iscrizione all’albo è sufficiente un reddito di qualsiasi importo; dal quarto all’ottavo anno di iscrizione i limiti di reddito sono ridotti alla metà.
L’esercizio della facoltà di “retrodatazione” consente di assoggettare alla contribuzione a CASSA FORENSE i redditi prodotti nel periodo, escludendo l’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS.
I redditi prodotti da praticanti abilitati o da neo avvocati non ancora iscritti a CASSA FORENSE sono assoggettabili a contribuzione INPS soltanto se detti contribuenti non hanno esercitato entro il termine di decadenza (cioè contestualmente alla domanda di iscrizione) l’opzione della “retrodatazione” dell’iscrizione alla Cassa. Tenendo presente che detta opzione è ammessa, con efficacia ex tunc, anche dopo aver ricevuto l’accertamento di omessa contribuzione da parte dell’INPS.


Va conclusivamente sottolineato che la “retrodatazione” dell’iscrizione a CASSA FORENSE si presenta come soluzione utile non soltanto ad acquisire - con onere ragionevole - un’importante anzianità contributiva, ma anche ad evitare l’assoggettamento ad una contribuzione assai più gravosa (quasi il doppio), con aspettativa di prestazioni previdenziali assai meno generose. Oltre tutto – come noto – non è ammessa la ricongiunzione presso Cassa Forense della contribuzione versata in Gestione Separata INPS.
Un’ultima avvertenza: la “retrodatazione” dell’iscrizione a CASSA FORENSE decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata approvata la delibera del Consiglio dell’Ordine Forense che abilita il praticante al patrocinio o che ordina l’iscrizione dell’avvocato nel relativo albo (delibera che ha effetto costitutivo e non meramente dichiarativo).

Avv. Guglielmo Preve - Delegato di Cassa Forense

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