Procura sostanziale anteriore o coeva alla mediazione: la ratifica successiva non è ammessa
La procura speciale mediazione deve essere anteriore o coeva: la sola procura ad litem non basta e la ratifica ex post non sana l’assenza del potere
La procura speciale mediazione deve essere anteriore o coeva: la sola procura ad litem non basta e la ratifica ex post non sana l’assenza del potere
Scade il 31.3.2026 il termine per depositare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta per i procedimenti di mediazione conclusi entro il 31.12.25 attraverso il sito del Ministero
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
I dati ministeriali del I trimestre 2025 confermano un punto chiave: la mediazione funziona quando le parti partecipano effettivamente. Proprio su questo presupposto interviene la Riforma Cartabia, rafforzando le sanzioni per la totale assenza colpevole alla mediazione obbligatoria
Riservatezza nella negoziazione assistita: il CNF conferma l’illecito disciplinare per l’uso in giudizio delle proposte conciliative.
La mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 può essere legittimamente disposta dal Giudice anche dopo un precedente tentativo di mediazione obbligatoria concluso negativamente.
La procura sostanziale mediazione, secondo Cass. 10978/2026, consente al difensore di rappresentare la parte con pieni poteri negoziali se conferita per iscritto, senza necessità di autentica.
Cassazione 21405/2026: quando la rappresentanza sostanziale nella mediazione è valida e quali poteri deve avere il delegato.
Mediazione telematica: improcedibile la domanda se depositata fuori dalla sede territorialmente competente. Attenzione alla sede dell’organismo.
Cassazione: la rinuncia alla proprietà è valida anche per motivi personali. Il bene passa allo Stato ex art.827 c.c.