ENTRO IL 31.3.2026 COME CHIEDERE I CREDITI DI IMPOSTA MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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Scade il 31.3.2026 il termine per depositare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta per i procedimenti di mediazione conclusi entro il 31.12.25 attraverso il sito del Ministero.

La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto al riconoscimento del credito di imposta per la mediazione svolta nelle seguenti ipotesi (art. 20 comma 1 e 2 D.Lgs. 28/2010):

  1. Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), oppure
  2. Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali, in caso di procedure obbligatorie o demandate;
  3. si aggiunge un ulteriore credito fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione, pari all’importo del contributo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro (art. 20 comma 3 D.lgs. 28/2010).

Le parti in questo modo possono recuperare buona parte delle spese di mediazione versate all’organismo, ovvero al proprio legale, e in caso di mediazione demandata per il contributo unico corrisposto per il giudizio estinto a seguito di accordo di mediazione.

La procedura è molto semplice e intuitiva e chiunque (parti, amministratori di condominio, imprese e persone giuridiche) può compilarla in autonomia seguendo i passaggi dei campi predisposti.

La parte deve presentare una domanda tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due o CNS: https://lsg.giustizia.it/

La normativa già introdotta con la novella della Riforma Cartabia all’art. 20 D.lgs. 28/2010 è stata riempita di contenuti dal D.M. del 1.8.2023, pubblicato il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.23: esso ha disciplinato le modalità operative e la misura dei crediti stabiliti per la mediazione e le altre procedure di giustizia complementare.

Gli artt. 4, 5 e 6 del Decreto ministeriale agostano dettagliano i requisiti richiesti passo passo dalla piattaforma.

Va preliminarmente scelta la tipologia di procedura per cui viene formulata l’istanza, opzionando una delle diverse alternative: pagamento dell’indennità di primo incontro di mediazione o di prosecuzione (ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010), di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D.lgs n.28/2010), demandata o negoziazione assistita.

L’istanza va completata con una serie di dati che devono essere a disposizione della parte che compila la richiesta e che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’Organismo di mediazione, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento, la data dell’accordo, la dichiarazione di valore dell’accordo e della materia.

Nella richiesta va indicata la PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti esse vengono rese disponibili nell’area riservata).

Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante ed entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda comunica al richiedente l’importo del credito di imposta di diritto.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate; non si fa luogo a rimborsi.

Poiché i crediti sono facilmente ottenibili e disponibili per le parti che abbiano utilizzato una procedura di giustizia consensuale, i legali che hanno assistito parti in procedure di mediazione concluse nel 2025 ricordino alle stesse che possono utilmente avvalersene.

 

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