DECRETO DI SEQUESTRO ANNULLATO SE NON CONTIENE LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA DIFESA

di Federica Malvezzi

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Con sentenza n. 3130, depositata in data 27 gennaio 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha annullato, senza rinvio, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Emilia nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal GUP del medesimo tribunale, ordinando la restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati.

Ha ritenuto, in particolare, la Corte di Cassazione, che il Tribunale del riesame avesse violato l’art. 309, comma 9, cpp, non avendo disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo, nonostante lo stesso non contenesse l’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa. 

Ai sensi, infatti, della citata norma, applicabile alle misure cautelari reali, in forza del rinvio operato dall’art. 324 cpp, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa.

Nel caso di specie la difesa dell’incolpato aveva indicato plurimi elementi dai quali emergeva la liceità della condotta del medesimo, i quali, tuttavia, non erano stati, in alcun modo, considerati dal Giudice dell’Udienza preliminare, in occasione dell’emissione del decreto di sequestro.

Sebbene la relativa eccezione fosse stata proposta innanzi al Tribunale del Riesame, quest’ultimo non solo non aveva omesso ogni argomentazione al riguardo, ma aveva provveduto all’elaborazione di una nuova motivazione, comprensiva di valutazioni inerenti le censure difensive.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché gli elementi forniti dalla difesa (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31.03.2016 Rv. 266789 – 01 cit.).

Devono in proposito ritenersi applicabili quegli indirizzi giurisprudenziali che, seppur elaborati con riferimento alle misure cautelari personali, sono riferibili al predetto comune principio; consegue che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, contenuta nell’art. 292 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi – circostanza mancante nel caso in esame – senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione degli indizi e delle esigenze cautelari nel caso concreto (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 30774 del 20.06.2018 Rv. 273658 – 01 Vizzì).

Va aggiunto che è pur vero che l’autorità giudiziaria non è tenuta a illustrare minutamente tutte le fonti allegate alla richiesta e tantomeno a descriverne ed analizzarne tutti i contenuti, bensì è chiamata ad una complessiva illustrazione, nel caso di misure reali, dei profili ritenuti rilevanti in termini di fumus e periculum, ma tali requisiti, per quanto sopra rilevato, sono del tutto assenti.

Cosicché, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui la novella introdotta al comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., modificato dall’art. 11, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui il

“tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”,

non ha fatto venire meno il potere del giudice del riesame di integrare la motivazione dell’ordinanza genetica laddove, ovviamente, si tratti di integrazione propriamente detta e non di colmare una lacuna motivazionale, qualificata dalla stessa novella del 2015 in termini di assenza di motivazione anche sub specie di assenza di valutazione autonoma”.

Si deve evidenziare, infatti, che a seguito di tale novella, il potere integrativo del Tribunale del Riesame, di sanare con la propria motivazione, le carenze argomentative del provvedimento dispositivo della misura cautelare appare precluso, con la conseguenza che il Tribunale del riesame, verificata l’omessa valutazione, nel decreto di sequestro, degli elementi forniti dalla difesa avrebbe dovuto esclusivamente provvedere ad annullarlo.

Ma ciò non è accaduto con conseguente illegittimità dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame e del precedente decreto di sequestro preventivo del Giudice dell’udienza preliminare.


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