Manuela Zanussi

Novità dalla Cassazione sull’obbligo di presenza in mediazione

Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la Suprema Corte riafferma che la partecipazione al primo incontro di mediazione è obbligatoria e deve essere “qualificata”. La parte deve comparire personalmente oppure tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali reali. La mera procura ad litem non basta.

GIUSTIFICATI MOTIVI DELL’ASSENZA DELLA PARTE ALLA MEDIAZIONE

La parte non presente all’incontro di mediazione potrà farsi sostituire quando ricorrano “giustificati motivi” di assenza. Spetta al giudice valutarne la fondatezza; il Tribunale di Firenze è uno tra i primi a affrontare la questione di quali siano tali “giustificati motivi” con la sentenza n. 316/2024; facciamo un focus sul tema.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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