Novità dalla Cassazione sull’obbligo di presenza in mediazione
27/04/2026
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Dopo che da anni la giurisprudenza di merito ha riaffermato l’obbligo di partecipazione delle parti all’incontro di mediazione e le sanzioni conseguenti all’assenza (art. 12‑bis d.lgs. n. 28/2010), è intervenuto un nitido provvedimento della Cassazione, l’ordinanza n. 9608 del 15.4.2026, a rimarcare che la presenza in mediazione è obbligatoria e l’assenza del chiamato in mediazione, se non può paralizzare l’accesso alla giurisdizione né disporre della procedibilità del giudizio, fa derivare a suo danno sanzioni sostanziali e valutazioni probatorie.
Secondo i Giudici del Palazzaccio di questa recentissima pronuncia, la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione può dunque dirsi realizzata solo alle seguenti condizioni:
a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta (delega speciale e sostanziale – ndr), anche non autenticata;
b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi.
Ricorda la Suprema Corte che resta tuttavia fermo che al primo incontro di mediazione la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale munito di poteri negoziali sostanziali e speciali.
Si presti attenzione perché viene precisato dalla pronuncia che si annota che “la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale”, dotato della mera procura ad litem, “non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”. “E’ necessario”, infatti -precisa sempre l’ordinanza commentata, “l’esperimento del procedimento di mediazione, che richiede che il primo incontro si tenga e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte.”
Le parti dunque inequivocabilmente per le ragioni che precedono “devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore”, con le conseguenze sostanziali e processuali che si indicano:
-improcedibilità: nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (o, in particolare, non partecipi l’attivante);
-sanzioni processuali: nel caso in cui il procedimento venga instaurato e l’attivante sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore non compaia il chiamato personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è procedibile, ma detta parte non comparsa incorre nelle sanzioni sostanziali pecuniarie (art. 12 bis D.Lgs 28/2010) e processuali di legge (il giudice può desumere argomenti di prova).
Le ragioni dell’obbligo della presenza personale delle parti, in un serio e responsabile approccio alla procedura d’elezione di giustizia consensuale, risiedono in diverse declinazioni:
- la natura della mediazione, “che mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto e che implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare”;
- non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono, avendo anzi l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto su cui si è già scritto ;
- prevedendo che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" (art. 5, comma1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010) - implica una ”distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.”
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte richiama, ma anche sublima, l’illuminante sentenza 8743/2019 che aveva già disposto: nella “mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.”
A ben vedere, il principio di diritto affermato, sulla cui base viene rigettato il motivo che ha censurato la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui essa “ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda”, consente forse anche la lettura di un “sottotesto” di completamento. Laddove, infatti, si scolpisce anche il principio dell’“effettivo esperimento del procedimento”, parrebbe poter andare oltre il (solo) principio della necessaria comparizione almeno di una sola parte al primo incontro.
Tale ultimo richiamo “all’effettivo esperimento del procedimento e non al mero avvio formale dello stesso” getta lo scandaglio sul richiamo che l’art. 8 c. 6 D.lgs. 28/2010 compie, quanto alle parti e agli avvocati che le assistono, alla necessaria cooperazione “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Una lettura sistematica dell’apprezzabile pronuncia su cui ulteriormente merita svolgere una riflessione.