DOMANDA RICONVENZIONALE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA

di Manuela Zanussi

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Se è proposta una riconvenzionale in giudizio, va proposta altra mediazione per soddisfare tale procedibilità?

Quando viene introdotta in giudizio una domanda riconvenzionale che rientra nelle materie di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 e su di essa non sia stata svolta la mediazione, non è necessario proporre una nuova domanda di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità nel giudizio.

L’obbligo di promuovere la mediazione riguarda infatti solo l’atto che introduce il giudizio in via principalenon le domande riconvenzionali.

Quanto sopra è stato chiaramente affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024.

La Suprema Corte ha infatti precisato un tanto, contestualmente indicando che resta ferma la facoltà del mediatore seduto al tavolo con le parti di esplorare tutti gli interessi che emergono all’incontro ed anche specificamente quelli sottesi alla c.d. “riconvenzionale”; eventualmente, col consenso di tutte le stesse, allargare l’ambito oggettivo della procedura mediazione anche all’ulteriore questione o questioni (rectius domanda o domande) avanzata/e dalla parte aderente o terza chiamata.

È in effetti ben possibile, ed anzi è proprio una delle potenzialità più pregnanti della mediazione, quella di non doversi limitare a discutere della domanda originariamente avanzata ma, valorizzando l’ascolto attivo e il dialogo franco con le parti, estendere l’ambito oggettivo della mediazione a oggetti, materie e valori diversi ed ulteriori rispetto a quelli iniziali.

Alle parti la scelta di consentire, tramite una precisa verbalizzazione cui il mediatore darà corso, un’estensione consensualizzata dell’oggetto a fatti non dedotti nella domanda introduttiva (con ogni conseguenza anche in termini di eventuali maggiorazioni di spese di mediazione qualora si determini un superamento dello scaglione di valore adito).

Nella giurisprudenza di legittimità vi erano due orientamenti contrastanti formatisi sulla questione (in particolare in riferimento alle controversie agrarie parimenti sottoposte a una condizione di procedibilità per alcuni versi assimilabile alla mediazione).

Il caso a quo da cui il Supremo consesso ha ricavato il principio di diritto oggi in esame traeva origine da una questione posta dal Tribunale di Roma in una controversia in materia di locazione per l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione (materia sicuramente di mediazione c.d. obbligatoria). Nel corso della causa veniva sollevata una riconvenzionale da parte del conduttore che chiedeva la restituzione del deposito cauzionale versato, domanda su cui non si era svolta alcuna procedura di mediazione ma che a sua volta rientra tra le materie “obbligatorie” ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010.

La Suprema Corte nel decidere si è addentrata a distinguere la natura delle domande riconvenzionali:

  1. domande riconvenzionali “collegate” all’oggetto della lite (non eccentriche) che “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”;
  2. domande riconvenzionali “eccentriche” sono invece quelle non direttamente subordinate alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore.

Le Sezioni Unite svolgono una ricostruzione sulle ragioni dell’introduzione in Italia della mediazione obbligatoria e in particolare sulla duplice ratio dell’istituto: in primo luogo deflattiva e secondariamente per creare una cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Infatti, chiarisce la Corte, “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto l’effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa,  non  alla domanda come  tale,  in funzione deflattiva del processo”.

Parimenti, sulla scorta di quanto ritenuto dalla stessa Corte Costituzione, viene precisata la necessità di “[…] una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema  rilevanza,  ma  confermano  il  carattere  eccezionale  delle ipotesi  limitative:  ne  deriva  che  le  condizioni  di  procedibilità stabilite   dalla   legge   non   possono   essere   aggravate   da   una interpretazione  che  conduca  ad  estenderne  la  portata […]

Secondo gli ermellini la riconvenzionale non eccentrica non deve essere sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, dato che era già stata esperita senza esito positivo la condizione di procedibilità per la domanda principale e la lite pende ormai innanzi a un giudice che ne resta investito. Pertanto, se la domanda principale sia stata regolarmente proposta, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla riconvenzionale non costituirebbe un filtro al processo ma anzi rischierebbe di allungarne i tempi.

Parimenti nel caso della riconvenzionale “eccentrica”, cioè quella che allarga l’oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice, va esclusa le necessità della mediazione per i principi della certezza del diritto e quello della ragionevole durata del processo.

La mediazione obbligatoria, scrive la Cassazione, svolge un ruolo proficuo “solo se non si presti ad eccessi o abusi”; “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario”.

La motivazione che si basa sulla necessità di evitare procedure che allungherebbero i tempi del procedimento porta conseguentemente a escludere dunque anche in caso di reconventio reconventionis e di domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio le stesse considerazioni di non necessarietà della procedura di mediazione, sempreché sia stata assolta la condizione per la domanda giudiziale principale.

Sempre le SSUU: “la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe –per coerenza –essere  estesa  ad  ogni  altra  domanda  fatta  valere  in  giudizio, diversa   ed   ulteriore rispetto  a  quella inizialmente introdotta dall’attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la  domanda  proposta  da  un  convenuto  verso l’altro,  oppure  da  e  contro  terzi  interventori,  volontari  o  su chiamata”.

In conclusione, per la Suprema Corte, la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio.

Conclusione conforme alla più evoluta considerazione della mediazione non già come adempimento procedurale che aggrava il percorso della richiesta di giustizia ma vera e propria opportunità di definizione del contenzioso basata sull’autodeterminazione e sulla responsabilità delle parti che consente la composizione dei loro interessi e bisogni, nella sua precipua idoneità a realizzare la coesione sociale e a concretizzare un diritto che si basi sulla reciproca fiducia dei consociati.

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