LA SIMMETRIA NECESSARIA TRA DOMANDA GIUDIZIALE E “OGGETTO E RAGIONI DELLA PRETESA” IN MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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La domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere una chiara e precisa indicazione dell’”oggetto della pretesa e delle ragioni della domanda”.

Nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta o il chiamato non partecipi al primo incontro, e si tratti di una vertenza che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, il Giudice valuterà infatti se la condizione di procedibilità sia stata assolta.

Tale valutazione verrà effettuata dal magistrato verificando a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.

Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo- sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione (sia rispettato il principio del contraddittorio e del chiesto e pronunciato) e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità.

Per una recente pronuncia del Tribunale di Roma dal rispetto della simmetria deriverebbe addirittura una questione di effettività di svolgimento della procedura: «[…] per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte […]» (Tribunale di Roma, Dott.ssa Maria Grazia Berti - sentenza n. 20160 del 29.12.2021).

Ma cosa significa simmetria  tra domanda di mediazione e domanda giudiziale e quando si può dire ricorra?

Costante dottrina e giurisprudenza affermano che il principio di simmetria non significhi esatta identità tra l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione e la causa petendi giudiziale.

Quello che deve essere stato indicato nella domanda di mediazione è il nucleo più significativo e rilevante della vertenza. La domanda di mediazione infatti non è un atto processale strictu sensu inteso e comunque la procedura di giustizia consensuale è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4 pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125c.p.c.)” Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259.

È quindi nella prassi utile e opportuno tratteggiare la domanda di mediazione descrivendo in modo schematico gli elementi fattuali da cui trae origine la vicenda contenziosa, contenendoli nei moduli predisposti dagli organismi o in una breve memoria da allegare. Va ricordato, come suggerisce il Tribunale di Roma, che “l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio(sent. N. 259/2022).

Non serve, invece, alcuna indicazione delle ragioni in diritto della pretesa.

Di recente, il Tribunale di Verona ha confermato l’assunto appena esposto con la pronuncia del 26.4.2021: “vi è difformità tra oggetto e ragioni della istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, comportante il difetto della condizione di procedibilità, quando nel giudizio di merito la domanda non solo abbia un petitum più ampio, anche solo in punto di quantum, di quello della istanza di mediazione ma quando si fondi anche su fatti costituitivi (si tratta delle ragioni della pretesa secondo la dizione contenuta) ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale. Quel principio era stato affermato in una controversia bancaria nella quale, nella fase di mediazione, l'attore aveva lamentato l'applicazione, nel corso di un rapporto di conto corrente, di interessi anatocistici mentre nel successivo giudizio, aveva dedotto, in aggiunta al predetto profilo, la nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e aveva avanzato anche domanda di inibitoria alla segnalazione in Centrale Rischi”.

Parimenti il Tribunale di Torino con la pronuncia n. 1519 del 5.4.2023: in una controversia in materia successoria; l’attore proponeva azione di riduzione verso i due coeredi, senza tuttavia specificare la domanda di restituzione della sua quota di spettanza delle somme presenti nel conto corrente.

I due coeredi convenuti, si costituivano chiedendo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda, visto il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria con riferimento al conto corrente caduto in successione.
Esprimendosi in sentenza su questo ultimo aspetto, il Tribunale di Torino riassume i principi suesposti:

  1. la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover includere nell’istanza di mediazione “l’oggetto e le ragioni della pretesa”va riferita al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie poi emerse in giudizio;
  2. il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l’oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussistesse solo qualora la domanda giudizialeha un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basa su differenti pretese;
  3. non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale sino stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n. 29333/2019)

Nel caso di specie, l’attore aveva inserito una domanda di restituzione delle somme, arricchendo la domanda di riduzione già compiutamente individuata nell’istanza di mediazione, senza modificare la causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento della stessa.

Per tutti questi motivi il giudice della città sabauda rigettava l’eccezione di improcedibilità della domanda, ritenendo che non fosse stata alterata la corrispondenza tra l’oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e quelli del giudizio di merito.

Precisa indicazione dei fatti costitutivi e niente diritto, dunque, le direttrici da seguire nella procedura di mediazione, in ossequio al principio di simmetria, nelle procedure assoggettate al vaglio giudiziale dell’assolvimento della condizione di procedibilità.

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