MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L'IMPORTANZA DI UNA DOMANDA SPECIFICA PER EVITARE L’IMPROCEDIBILITÀ

di Manuela Zanussi

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Il novellato art. 4 comma 2 D.Lgs 28/2010 elenca il contenuto necessario minimo della domanda di mediazione; essa deve contenere: “l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”, mentre l’art. 29 del Decreto attuativo 150/2023 aggiunge l’ulteriore requisito del “valore della domanda”.

L’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda è uno dei requisiti più importanti della domanda di mediazione in quanto riverbera infatti i suoi effetti a diversi fini:

  1. ai fini del tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria o delegata),
  2. per l’applicazione della diversa tabella delle indennità,
  3. per l’ammissione al Patrocinio a spese dello stato;
  4. per il riconoscimento del credito imposta per la procedura secondo quanto previsto dal DM 1.8.23;
  5. qualora venga chiesta l’omologazione dell’accordo ai fini dell’esecutività nei residuali casi previsti;
  6. per avere certezza del conseguimento dell’effetto interruttivo della prescrizione e ai fini della decadenza;
  7. ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità.

Quest’ultimo effetto è quello che particolarmente rileva nelle procedure obbligatorie di cui all’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, nelle quali è necessario vi sia individuazione precisa dell’oggetto e delle ragioni della domanda per poter delimitare il perimetro della stessa e consentire al giudice la verifica dell’assolvimento della condizione di procedibilità.

In caso di mancanza di tali indicazioni o di loro genericità, nelle procedure obbligatorie di cui all’art. 5 comma 1 possono infatti determinarsi nel successivo giudizio le conseguenze processuali ricollegate alla pronuncia di improcedibilità della domanda.

Diverse sentenze hanno rafforzato il principio per cui ragioni della domanda e oggetto non possono essere generiche ma vanno ben tratteggiate dall’istante nell’atto introduttivo: ”La domanda di mediazione non può limitarsi all’indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, ma deve comprendere, seppur sinteticamente, anche l’esplicazione delle ragioni fondanti l’istanza” (Tribunale di Aosta sentenza n. 147/2023). In tal caso secondo quanto valutato dal giudice la domanda “risultava del tutto generica e priva della benché minima indicazione della causa petendi, avendo ad oggetto la sola indicazione dell’impugnativa della delibera per motivi di nullità e/o annullabilità”.  In effetti in quel caso nel modulo compilabile era stato indicato alla voce “ragioni della pretesa” del tutto genericamente “nullità e/o annullabilità per molteplici violazioni di legge”.

Ed ancora sulle ragioni di fatto della domanda: “la domanda non può limitarsi all’indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, dovendo comprendere anche l’esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza” (Trib. Foggia 1.10.2020); fattispecie nella quale l’istante aveva indicato nelle ragioni della domanda “nullità ex art. 1137 c.c”.

Infine anche la recente pronuncia del Tribunale di Roma n. 3910/2024, sempre in materia di impugnazione di delibera condominiale, ha stabilito che la domanda di mediazione non può essere generica. Nel caso di specie un condòmino aveva impugnato una delibera condominiale, ma non aveva indicato nè la data della delibera impugnata, né le ragioni per le quali l’aveva impugnata e se volesse ottenere la nullità o l’annullabilità della delibera.

Se dunque in mediazione vale fortemente il valore aggiunto dell’informalità sia degli atti che del procedimento, che la connatura, è tuttavia ben opportuno quantomeno nelle procedure obbligatorie considerare che in caso di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione o di esito negativo della stessa, il giudice verificherà la simmetria, ovvero il rispetto del principio del contraddittorio latu sensu inteso, cioè che la parte chiamata sia stata in grado di conoscere su quale questione fosse stata chiamata a partecipare alla procedura conciliativa.

Come invece evidente, nel caso in cui vi sia stata partecipazione del chiamato e accordo, o partecipazione del chiamato che abbia consentito a verbale l’estensione della domanda pur senza accordo, ogni irregolarità formale sull’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda risulterà sanata, in ossequio al principio dell’informalità che governa la mediazione.

Sarà infatti capitato che una mediazione sia iniziata ad esempio come domanda di impugnazione di un testamento, senza tuttavia alcuna indicazione della ragione (per lesione di legittima, ovvero per incapacità del testatore etc..) né di alcuno dei fatti che hanno originato tale pretesa (vi erano state in vita diverse donazioni a favore dell’altro erede etc…). Nel corso della procedura si è raggiunto l’accordo, ovvero non vi è stato accordo ma adesione del chiamato che ha verbalizzato il consenso alla determinazione o allargamento dell’oggetto e delle ragioni della domanda, con modifica o espansione della materia non più solo alla questione successoria ma a una divisione ereditaria. La soluzione ben più ampia e satisfattiva per le parti, grazie alla duttilità dello strumento, ha consentito di raggiungere un obiettivo -con i benefici fiscali che la procedura comporta- non solo diverso da quello originariamente proposto ma soprattutto da quello nemmeno inizialmente immaginato dalla stessa parte istante.

Diversamente, in caso di mancato accordo o di assenza della parte chiamata, nel successivo giudizio ben potrà l’azione giudiziale di riduzione per lesione di legittima essere dichiarata improcedibile, né potrà avvalersi l’istante di interruzione del termine prescrizionale riguardo a pretese non chiaramente e precisamente in origine indicate, a fronte delle eccezioni che potrebbero essere sollevate e presumibilmente accolte.

 

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