LA MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA: DUE MODALITÀ COMODE E EFFICACI
28/01/2026
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Telematica c.d. “pura” o “da remoto”?
Due norme diverse (ed alternative) per disciplinare le modalità di collegamento agli incontri di mediazione.
Il Correttivo Cartabia entrato in vigore il 25.1.2025 ha introdotto due diverse tipologie: l’art. 8 bis D.Lgs. 28/2010 disciplina la mediazione telematica c.d. “pura”, mentre l’art. 8 ter quella c.d. “mista” con collegamento audiovisivo da remoto. Vediamole:
La mediazione telematica c.d. “pura”
Nella modalità telematica c.d. “pura” secondo l’art. 8 bis tutti gli atti della procedura sono digitali, formati dal mediatore e sottoscritti secondo le disposizioni del CAD.
Le parti devono esprimere il consenso per lo svolgimento in tale modalità.
A conclusione della mediazione il mediatore dovrà redigere un verbale in formato nativo digitale che invierà a coloro che sono tenuti a firmare al fine della sottoscrizione mediante dispositivi di firme digitali: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico […] e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata […]” (art. 8 bis comma 3).
Le parti hanno obbligo di restituzione immediata del verbale sottoscritto.
Il mediatore infine deve verificare apposizione, validità e integrità delle firme apposte dalle parti. Per ultimo dunque firma e deposita presso la segreteria dell'organismo il verbale conclusivo e lo invia alle parti e ai loro avvocati.
La mediazione con incontri con modalità audiovisiva da remoto c.d. “mista”
Diversa è invece la modalità degli incontri di mediazione chiamata con modalità audiovisive da remoto, introdotta dal Correttivo, che ha inserito il nuovo articolo 8-ter: “Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto”.
Tali sistemi devono garantire il contestuale, reciproco ed effettivo ascolto e visibilità dei soggetti collegati. Quando una o più parti partecipano in tale modalità, le firme che il mediatore deve acquisire sugli atti della procedura sono apposte nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale con il consenso di tutte le parti.
In assenza di consenso, devono essere apposte in modalità analogica avanti al mediatore (comma 4 del medesimo art. 8 ter).
L’art. 8 ter disciplina in sostanza le c.d. “mediazioni miste” (con alcune parti in presenza ed altre collegate da remoto).
In questa modalità dunque la modalità di svolgimento dell’incontro potrebbe essere anche mista ma il verbale risulterebbe sottoscritto con unica modalità, o digitale o analogica.
Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Avellino nel caso dell’applicazione della c.d. mediazione telematica c.d. “pura” non è necessario che le parti prestino espressamente il consenso. Esso potrebbe essere anche stato espresso in modo tacito per facta concludentia potendo ad esempio essere desunto dalla sottoscrizione apposta dal legale della parte, che aveva sottoscritto digitalmente il verbale dell’incontro.
Disattesa infatti è stata nella fattispecie l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per irrituale espletamento della procedura di mediazione, ovvero l’eccezione di mancanza di espresso consenso della parte allo svolgimento della mediazione in modalità telematica secondo l’art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010.
La parte che era presente all’incontro con il proprio legale non aveva espresso un consenso esplicito alla sottoscrizione in modalità telematica secondo l’art. 8 bis, ma l’avvocato aveva sottoscritto digitalmente il verbale. Quindi per facta concludentia il Giudice ha ritenuto che vi era stata manifestazione del consenso allo svolgimento nella modalità “telematica” c.d. “pura” ex art. 8 bis D.Lgs. 28/2010.
La dettagliata disciplina della mediazione telematica “pura” e quella da remoto, ben conosciute dai mediatori e dai responsabili di organismi chiamati a farle rigorosamente rispettare, sono state riscritte con la Riforma Cartabia e il Correttivo.
Ora agli avvocati che assistono le parti in mediazione l’opportunità di utilizzo del mezzo telematico con correttezza e buona fede affiancate da una formazione più approfondita per utilizzare lo strumento con molta più utilità ed efficacia.