Manuela Bacci

Il Rimborso dei contributi ai superstiti: “presupposti, limiti e condizioni”

L’art. 4 del Regolamento Generale di Cassa Forense prevede, al suo comma 7, che ai superstiti dell’iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno 5 anni, venga liquidata una somma pari ai contributi versati, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1°gennaio successivo al versamento. Innanzitutto è bene chiarire che i contributi presi in considerazione dalla norma in esame, stante il richiamo in essa contenuto all’art. 10, comma 1 lett. a) della legge 576/80, sono unicamente quelli che costituiscono la contribuzione soggettiva, anche quelli per contribuzione modulare (con esclusione, pertanto, di quella integrativa e del contributo di maternità ).

“Quota 100” e dintorni

Fra i temi che suscitano maggiore interesse, nel dibattito politico di queste settimane, vi è senza dubbio quello relativo alla nuova misura denominata “quota 100”

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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