La storia finita (per ora) del cumulo gratuito
E’ giunto finalmente a conclusione il tormentato iter volto a rendere concretamente applicabile l’istituto del cumulo gratuito.
E’ giunto finalmente a conclusione il tormentato iter volto a rendere concretamente applicabile l’istituto del cumulo gratuito.
L’art. 4 del Regolamento Generale di Cassa Forense prevede, al suo comma 7, che ai superstiti dell’iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno 5 anni, venga liquidata una somma pari ai contributi versati, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1°gennaio successivo al versamento. Innanzitutto è bene chiarire che i contributi presi in considerazione dalla norma in esame, stante il richiamo in essa contenuto all’art. 10, comma 1 lett. a) della legge 576/80, sono unicamente quelli che costituiscono la contribuzione soggettiva, anche quelli per contribuzione modulare (con esclusione, pertanto, di quella integrativa e del contributo di maternità ).
Fra i temi che suscitano maggiore interesse, nel dibattito politico di queste settimane, vi è senza dubbio quello relativo alla nuova misura denominata “quota 100”
Come è risaputo il pensionato di vecchiaia che si cancelli dagli Albi (Albo circondariale e/o Albo Speciale Cassazionisti) cessa di pagare ogni contribuzione a Cassa Forense dall’anno successivo a quello della cancellazione
I tre adempimenti dichiarativi e contributivi con scadenza 30 settembre, pagamento dei contributi in autoliquidazione. Invio telematico del Modello 5, pagamento quarta rata contributi minimi.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 4 luglio 2019, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Mod. 5/2019, in scadenza il 31 luglio 2019, ove eseguiti entro il 30 settembre 2019
Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.