Il Rimborso dei contributi ai superstiti: “presupposti, limiti e condizioni”
12/12/2017
Stampa la paginaSecondariamente, si evidenzia che le condizioni di ”natura oggettiva” per poter accedere all’istituto del rimborso sono rappresentate da una anzianità contributiva dell’iscritto deceduto di almeno 5 anni e dalla mancata maturazione (da parte dei superstiti) del diritto a percepire la pensione indiretta. Come è noto, la suddetta prestazione spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che sia stato iscritto alla Cassa, con carattere di continuità, da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Nel caso in cui, pertanto, non ricorrano questi requisiti (e sempre che il professionista sia stato iscritto alla Cassa per almeno 5 anni) i superstiti possono chiedere la restituzione della contribuzione soggettiva versata dal professionista. Con riferimento a tale previsione, un particolare chiarimento merita di essere fornito a proposito delle condizioni “di natura soggettiva” che devono possedere i beneficiari. Il menzionato art. 4, comma 7, del Regolamento Generale individua, infatti, i superstiti che hanno diritto al rimborso in quelli indicati nell’art. 3 della legge 141/92 e cioè il coniuge superstite e i figli minorenni, ai quali (per effetto della previsione contenuta nell’ultimo comma del medesimo articolo 3) sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguano corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Ne consegue, pertanto, che i soggetti aventi diritto alla restituzione dei contributi sono i medesimi ai quali spetta il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Diritto, quest’ultimo, che, pur presupponendo la morte del titolare del diritto alla pensione diretta corrispondente, è del tutto autonomo rispetto a questo e, non rientrando a far parte dell’asse ereditario, è acquisito dai superstiti iure proprio e non iure hereditatis. Dall’ambito dei possibili beneficiari del rimborso dei contributi devono quindi essere esclusi gli eredi che non siano anche superstiti. In tal senso si è anche recentemente pronunciato il Giudice di merito (Trib. Chieti 17.02.2014) che nell’esaminare la domanda di restituzione dei contributi versati dal professionista deceduto formulata dagli eredi (fratello e madre del medesimo de cuius), ha rigettato il ricorso affermando che detto diritto “spetta agli stessi soggetti in favore dei quali è liquidabile la pensione ai superstiti”, e non agli eredi tout court. Alla luce dei principi sopra espressi, con particolare riferimento alla posizione del coniuge (che costituisce quella con maggiori difficoltà applicative) si può senz’altro affermare che nei casi di separazione, il rimborso dei contributi spetta comunque al coniuge superstite, anche se la separazione è stata a lui addebitata ( Cass.12.5.2015; Cass. 19.3.2009). In caso di divorzio, invece, in assenza di coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere il rimborso della contribuzione versata dal professionista deceduto, a condizione che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di un assegno divorzile, fissato dal giudice al momento dello scioglimento del matrimonio. Qualora esista anche un coniuge superstite dell’iscritto deceduto, la restituzione dei contributi dovrà essere ripartita con il coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile.
Avv. Manuela Bacci - Delegato Cassa Forense