“Quota 100” e dintorni

di Avv. Manuela Bacci

Stampa la pagina
foto

Benché non siano stati ancora delineati i precisi requisiti previsti per l’accesso a tale misura né definiti i peculiari meccanismi di operatività della stessa, l’ipotesi più “accreditata” è quella di consentire il pensionamento a coloro che abbiano almeno 62 anni di età unitamente ad un’anzianità contributiva pari ad almeno 38 anni.

Sarebbe pertanto negato l’accesso al pensionamento a chi, a fronte di un’età più giovane, abbia versato un maggior ammontare di contributi (per.es. 61 anni di età e 39 anni di contributi) oppure a chi abbia maggiore anzianità anagrafica ma minore anzianità contributiva (per. esempio 63 anni di età e 37 anni di contributi).

Stando alle notizie riportate dalla stampa – dato che i dettagli della “controriforma Fornero” non sono inseriti nella Legge di bilancio- pare sia confermata la circostanza secondo la quale chi sceglierà di andare in pensione prima non lo farà in maniera indolore. Infatti, l’importo che percepirà sarà necessariamente inferiore a quello che riceverebbe se restasse in attività fino a 67 anni.

Questa soluzione appare del tutto razionale, in quanto, una diversa alternativa che vedesse quantificare l’importo della pensione spettante al lavoratore negli stessi termini di quelli pre- riforma, pur in presenza di una minore anzianità contributiva, non sarebbe finanziariamente sostenibile.

D’altro canto, detta conclusione appare perfettamente in linea con i principi generali in materia di autofinanziamento delle pensioni, dovendosi necessariamente fare i conti con un minore ammontare complessivo di versamenti effettuati dal lavoratore nel corso della vita lavorativa.

La misura sopra descritta ha attirato l’attenzione degli avvocati, che, forse anche a causa del difficile momento che sta vivendo la professione forense, sono particolarmente sensibili al tema della pensione.

Si potrebbero liquidare gli interrogativi che, sul punto, gli avvocati si pongono, evidenziando che il regime previdenziale forense è non solo autonomo, ma anche disciplinato con regolamenti propri.

Tuttavia gli interrogativi formulati ci offrono lo spunto per sottolineare come nel regime previdenziale forense un istituto operante con criteri similari a quello della c.d. “quota 100” sia stato concepito e introdotto già con la Riforma del 2010.

Come è noto, la Riforma previdenziale, con riferimento alle prestazioni, ha previsto che dal 2021 (momento nel quale la riforma sarà pienamente a regime) i requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia retributiva sono 70 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Tuttavia, proprio allo scopo di mitigare la rigidità dei limiti (di anzianità anagrafica e contributiva) sopra indicati e di dare la possibilità all’iscritto di operare scelte alternative, con la Riforma è stato introdotta la pensione di vecchiaia anticipata. Il professionista, cioè, può scegliere liberamente di anticipare il pensionamento e di accedervi in un’età compresa tra i 65 e i 70 anni, fermo in ogni caso il requisito minimo di anzianità contributiva previsto per la pensione di vecchiaia (a regime, 35 anni).

Naturalmente proprio per le ragioni sopra evidenziate, legate alla necessità di garantire la sostenibilità del sistema e ai principi che regolano l’autofinanziamento delle pensioni, nel caso in cui l’iscritto decida di anticipare il momento del pensionamento rispetto al 70° anno di età, godrà di un importo di pensione calcolato sulla base dell’anzianità maturata fino a quel momento, ma ridotto dello 0,41 % per ogni mese (corrispondente al 5% per ogni anno) di anticipo rispetto ai 70 anni.

Tale meccanismo consente inoltre, da un lato, di non penalizzare chi decide di permanere più a lungo nel sistema, e dall’altro di non concedere benefici ingiustificati a chi invece decide di uscirne anticipatamente.

Quindi il professionista che sceglierà di andare in pensione di vecchiaia a 65 anni, con 35 anni di contribuzione, percepirà un importo di pensione ridotto del 25%. Detta ipotesi può ragionevolmente considerarsi il pendant della c.d. ”quota 100”, attualmente al centro del dibattito nazionale.

Ma il sistema previdenziale forense è così grandemente improntato alla logica della flessibilità che, come si è detto, in presenza di versamenti contributivi pari a 35 anni, consente all’iscritto di accedere liberamente al pensionamento anche a 66 anni (“quota 101”?), a 67 anni (“quota 102”?) e cosi via, con riduzioni dell’importo di pensione diverse a seconda dell’anticipazione rispetto al 70° anno di età.

Non viene invece operata alcuna decurtazione dall’importo di pensione nel caso in cui l’iscritto al momento del raggiungimento del 65°anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni.

E’ appena il caso di ricordare che il trattamento previdenziale sopra delineato (pensione di vecchiaia, con o senza anticipazione), consentendo di mantenere l’iscrizione agli Albi, permette al beneficiario di continuare a svolgere l’attività professionale, con conseguente corresponsione della contribuzione in misura diversa a seconda che l‘avvocato abbia diritto o meno alla liquidazione di supplementi di pensione.

Opera diversamente la pensione di anzianità, che invece richiede la cancellazione sia dall’Albo degli Avvocati che da quello dei Cassazionisti ed è incompatibile con la reiscrizione ad uno dei suddetti Albi.

Esaminando i requisiti previsti per la sua erogazione, potremmo dire che la pensione di anzianità viene concessa attualmente a “quota 100” e dal 2020 a “quota 102”, in quanto si richiede attualmente che l’iscritto abbia maturato (fino al 31.12.2019) 61 anni di età e almeno 39 di anzianità contributiva, mentre dal 2020 l’età anagrafica richiesta salirà a 62 anni e quella contributiva a 40 anni.

Alla luce del breve quadro sopra illustrato emerge senza alcun dubbio che il sistema previdenziale forense - cosi come concepito dal Comitato dei Delegati che negli anni dal 2005 al 2009 hanno elaborato la Riforma - ha anticipato il ricorso a soluzioni innovative che, attraverso lo strumento della flessibilità, rispondono alle esigenze di compensare l’aumento dell’età pensionabile che si era reso necessario.

Avv. Manuela Bacci - Delegato Cassa Forense

Altri in AVVOCATURA