La storia finita (per ora) del cumulo gratuito
07/05/2018
Stampa la paginaCome è noto, l’art.1, comma 239, della L. n. 228/2012, cosi come modificato dall’art.1, comma 195, della L. n. 232/2016, ha esteso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti anche agli iscritti agli Enti di Previdenza dei liberi professionisti. Ma per dare attuazione a tale facoltà si è reso necessario stipulare, tra le singole Casse di Previdenza e l’INPS, apposite convenzione volte a disciplinare le modalità procedurali per provvedere al pagamento delle pensioni in cumulo in favore degli aventi diritto.
Peraltro, in attesa della sospirata convenzione, Cassa Forense aveva già emanato la circolare n. 2/2017 con la quale ha provveduto a coordinare le norme di legge in materia di cumulo con le specifiche disposizioni regolamentari che disciplinano la previdenza forense, e, con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ha aderito all’interpretazione del Ministero del Lavoro, secondo il quale “la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse”.
Alla luce di tale premessa, il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti. Pertanto, nel caso di cumulo con periodi di contribuzione maturati presso l’INPS, ove è prevista un’età di pensionamento più bassa rispetto a quella stabilita nel sistema previdenziale forense, la quota di pensione di competenza di Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dei 68 anni di età (sino al 31.12.2018), dei 69 anni di età (dal 1.1.2019 al 31.12.2020) e 70 anni di età (dal 1.1.2021), e sempre che ricorra l’ulteriore requisito di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni complessivi.
Naturalmente, fino al perfezionamento dei sopra richiamati requisiti anagrafici, l’iscritto che ha già richiesto il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a versare la contribuzione con le aliquote ordinarie, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell’INPS.
Fatte queste doverose, anche se brevi, precisazioni, è possibile passare all’esame delle istruzioni applicative contenute nella Convenzione perfezionata lo scorso 18 aprile. In base a tale atto, la domanda di pensione in cumulo deve essere presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso (dato che, come è noto, la facoltà di cumulo può essere esercitata anche per la liquidazione delle pensioni di inabilità e ai superstiti).
Invece, nel caso in cui l’ultima iscrizione riguardi contemporaneamente più forme assicurative, il soggetto interessato al cumulo ha facoltà di scegliere l’Ente /Cassa alla quale inoltrare la domanda. L’INPS, per la gestione della pratica, mette a disposizione di Cassa Forense una procedura automatizzata che le consente:
1) l’acquisizione e/o validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi;
2) l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico e della sua misura;
3) la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento;
4) la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo la Cassa inserisce nella procedura automatizzata, in base alle disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda, la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall’art. 24 commi 6 e 7 L. n. 214/2011 e, come sopra già specificato, procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico solo dopo la maturazione dei previsti requisiti.
L’Ente istruttore, una volta accertata la sussistenza del diritto al trattamento richiesto ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza ed acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme assicurative interessate al cumulo, concludendo l’iter con l’adozione di un provvedimento di accoglimento.
Nel caso in cui, invece, non sussistano i requisiti di legge, l’Ente istruttore provvede alla reiezione della domanda dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti /Casse coinvolti.
Ai sensi dell’art.13 della Convenzione, i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di pensione in cumulo sono esaminati e decisi dall’Ente istruttore in base alle modalità dallo stesso previste.
La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli Enti/Casse coinvolti nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro 60 giorni, decorsi i quali il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore. Sempre attraverso la procedura automatizzata l’INPS procederà a comunicare gli importi delle quote di pensione di pertinenza di Cassa Forense che dovrà provvedere alla copertura della provvista e al successivo versamento a favore dell’INPS.
Infatti, come previsto dall’articolo 8 della Convenzione, il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, è effettuato dall’INPS con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici. Grazie alla convenzione stipulata, ora sarà possibile procedere ad esaminare le domande di pensione in cumulo finora pervenute a Cassa Forense che fornirà ai richiedenti le dovute risposte. Il percorso necessario per dare finalmente attuazione alla previsione normativa della facoltà di cumulo può dirsi quindi finalmente completato.
Non sarebbe da escludere, tuttavia, in considerazione dell’importanza che l’istituto del cumulo può assumere nel contesto lavorativo attuale, caratterizzato da un’ampia mobilità, che esso possa essere prossimamente disciplinato in maniera adeguata tramite ulteriori e più particolari previsioni regolamentari, volte anche a chiarire e meglio inquadrare l’istituto in relazione alle numerose e diversificate situazioni che la casistica può presentare.
Avv. Manuela Bacci - Delegato Cassa Forense