Contributi previdenziali: quanto e come pagano i pensionati
26/02/2019
Stampa la paginaCome è risaputo il pensionato di vecchiaia che si cancelli dagli Albi (Albo circondariale e/o Albo Speciale Cassazionisti) cessa di pagare ogni contribuzione a Cassa Forense dall'anno successivo a quello della cancellazione.
Se invece rimane iscritto ad almeno uno dei due Albi, come è sua facoltà, può continuare a svolgere l’attività professionale ed è tenuto a versare, sul reddito derivante da tale attività, la contribuzione soggettiva che, con riferimento alla pensione di vecchiaia retributiva, è diversamente determinata a seconda che il pensionato abbia maturato o meno il diritto alla liquidazione del supplemento (previsto, nel regime transitorio, per le pensioni decorrenti fino al 1° gennaio 2021).
Fino all'anno di maturazione del diritto al supplemento il pensionato c.d. “attivo” è tenuto a versare la contribuzione soggettiva nella misura ordinaria del 14,5% del reddito professionale, dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto al supplemento la contribuzione soggettiva si riduce al 7,25%.
Invece, con riferimento alla pensione di vecchiaia contributiva (che non dà diritto alla corresponsione di supplementi), la contribuzione soggettiva si riduce al 7.25% del reddito professionale già dall'anno successivo a quello di pensionamento.
Per la parte eccedente il tetto reddituale, sia per la pensione di vecchiaia retributiva che per quella contributiva, la misura del contributo di solidarietà è pari al 3%.
Ovviamente il pensionato attivo è altresì tenuto al pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% del volume di affari e del contributo di maternità.
Poiché il pensionato di vecchiaia, sia retributiva che contributiva, non è tenuto al versamento della contribuzione minima, deve provvedere al pagamento del contributo soggettivo ed integrativo solo in sede di autoliquidazione, versando la rata di acconto entro il 31 luglio e il saldo entro il 31 dicembre.
Il pagamento del contributo di maternità, invece, deve essere effettuato tramite MAV, entro il 30 settembre dell’anno al quale il contributo si riferisce ovvero, se l’iscritto ne fa richiesta, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione.
Le prescrizioni sopra illustrate non si applicano ai pensionati di invalidità che mantengano l’iscrizione ad almeno uno dei due Albi, per i quali, in materia di contribuzione (quantum, modalità di riscossione, pagamento dei minimi) valgono le regole ordinarie, previste per tutti gli iscritti.
Nessuna contribuzione è invece dovuta dai pensionati di anzianità ed inabilità, giacché gli stessi sono necessariamente cancellati dagli Albi.
Avv. Manuela Bacci - Delegato Cassa Forense