Leonardo Carbone

OMESSO INVIO MOD.5 E DECORRENZA PRESCRIZIONE

Le regole relative alla decorrenza del termine di prescrizione (il c.d. deis a quo),anche dopo la l.n.335 del 1995, continuano ad essere quelle di cui all’art.19, comma 2, l.n.576/1980, norma la quale dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale (c.d. Mod.5)

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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