OMESSO INVIO MOD.5 E DECORRENZA PRESCRIZIONE

di Leonardo Carbone

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Le regole relative alla decorrenza del termine di prescrizione (il c.d. deis a quo),anche dopo la l.n.335 del 1995, continuano ad essere quelle di cui all’art.19, comma 2, l.n.576/1980, norma la quale dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale (c.d. Mod.5); e ciò in quanto la normativa in questione è finalizzata a porre in condizione la Cassa previdenziale di riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare il proprio diritto.

Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, decorre quindi dalla data di invio alla cassa, da parte dell’obbligato, della comunicazione reddituale obbligatoria (in termini Cass. 6.9.2007 n. 18698).

E su tale tema è intervenuta” anche la Corte costituzionale che con sentenza 7.11.1989 n. 489, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 2, l.n.576/80 nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della Cassa Forense dalla data di trasmissione della dichiarazione sull’ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuta.

La Suprema Corte (Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass. 17.4.2007 n.9113; Cass, 14.3.2008 n.7000) “chiarisce” la diversa disciplina della decorrenza della prescrizione per la Cassa Forense a seconda che si sia in presenza di una comunicazione reddituale alla cassa non conforme al vero (ed in tale caso vi è decorso della prescrizione) , oppure quella in cui la comunicazione reddituale è omessa o incompleta dei dati esenzioni (in tal caso è escluso il decorso del termine di prescrizione).

La problematica della decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla Cassa Forense è stata di recente oggetto di “attenzione” della Corte di Cassazione, che con sentenza 22.11.2021 n. 35873, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale citato affermando che “L’art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.

In conclusione, si può quindi affermare che se la dichiarazione reddituale (c.d Modello 5) è difforme al vero il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla Cassa Forense.

Nell’ipotesi, invece, in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere.


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