PENSIONE QUOTA 100 E CUMULO CON REDDITI DI LAVORO
28/11/2022
Stampa la paginaPensione quota 100 e la cumulabilità con i redditi da lavoro
La problematica relativa alla cumulabilità con i redditi da lavoro della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta “quota 100” è stata oggetto della recente sentenza della Corte costituzionale 24.11.2022 n. 234.
La Sentenza della Corte Costituzionale n.234/2022 e la Normativa della "Quota 103"
La problematica oggetto della menzionata sentenza della Corte Costituzionale n.234/2022 è ancora attuale attesa la emananda normativa della cosiddetta “quota 103”.
La contestata normativa (art.14, comma 3, d.l. 28.1.2019 n.4, conv.con modificazioni nella l. 28.3.2019 n.26) prevede la non cumulabilità della pensione cosiddetta “ quota 100” con i redditi di lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre il cumulo è consentito con i redditi di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Tale normativa, per il giudice che ha sollevata la questione, avrebbe introdotto una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra il pensionato che svolga attività di lavoro autonomo occasionale, percependo compensi fino a 5.000 euro lordi annui, e il pensionato che svolga attività di lavoro dipendente, con retribuzioni contenute entro il medesimo limite di euro 5.000.
La Razionalità del Divieto di Cumulo secondo la Corte
La Corte costituzionale con la citata sentenza n.234/2022 nel dichiarare non fondata la questione sollevata evidenzia che il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
La Finalità del Divieto di Cumulo e l'Eccezionalità della "Quota 100"
La Corte, evidenzia in motivazione che
“il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale”.
Non si può, del resto, non considerare l’eccezionalità della misura pensionistica in questione, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con una anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. La prevista sospensione del trattamento pensionistico in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Differenze tra Lavoro Dipendente e Autonomo Occasionale
Quanto alla diversità di disciplina tra lavoro dipendente e lavoro autonomo occasionale, la Corte, nel dichiarare la infondatezza della questione sollevata, premette “l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto, ed afferma che la percezione da parte del pensionato di redditi di lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, mentre
“il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.