Prestazioni previdenziali in regime di cumulo

di Alessandro Di Battista

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PREMESSA

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, in applicazione della Legge 228/2012, commi 239-246 come modificati, a decorrere dall'1/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della Legge 232/2016, ha deliberato il Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in Regime di Cumulo, approvato con Ministeriale del 19 maggio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 142 del 5 giugno 2020.

PRESTAZIONI IN REGIME DI CUMULO

L'art 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in Regime di Cumulo prevede che coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia in cumulo;
  • pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art 24, comma 10, Legge 241/2011 e successive modifiche;
  • pensione di inabilità in cumulo;
  • pensione indiretta in cumulo. Tali prestazioni sono corrisposte su domanda dell'iscritto. In ogni caso, il cumulo previdenziale non si applica alle pensioni di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento della Prestazioni di Cassa Forense (65 anni di età ed almeno 35 anni di contribuzione).

DECORRENZA

Le prestazioni per la pensione di vecchiaia in cumulo (per la quota di competenza della Cassa) decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti previsti dall'art. 2, primo comma del Regolamento delle Prestazioni (che sono per il corrente anno 2020 69 anni di età e 34 anni di contribuzione, mentre dal 2021 in poi occorrono 70 anni di età e 35 anni di contribuzione); se la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo viene presentata successivamente alla maturazione dei requisiti, la prestazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione a richiesta dell'interessato.

Le prestazioni per le pensioni di anticipata in cumulo e di inabilità in cumulo decorreranno dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione dei requisiti, se successivi.

Le prestazioni per la pensione indiretta in cumulo decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DI CASSA FORENSE

La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all'art. 8 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali (pensione di vecchiaia contributiva), mentre, per la sola quota modulare, si applicano i criteri di calcolo di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento.

Qualora l'iscritto abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 4 del Regolamento delle Prestazioni (che sono per il corrente anno 2020 34 anni di contribuzione, mentre dal 2021 in poi occorreranno 35 anni di contribuzione) la quota a carico della Cassa per la pensione di vecchiaia in cumulo o di vecchiaia anticipata ex art. 1 lettera b) (65 anni anni di età con almeno 40 anni di contribuzione) verrà calcolata con il metodo applicato per la pensione di vecchiaia retributiva; in questi casi, l'iscritto ha diritto anche alla integrazione al minimo di cui all'art. 5 del Regolamento delle Prestazioni, che, invece, non si applica per le altre prestazioni in cumulo.

In ogni caso la quota di pensione in cumulo non potrà essere inferiore a quella spettante in caso di totalizzazione.

REGIME RETRIBUTIVO DEI PENSIONATI MEDIANTE CUMULO

L'iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da altro Ente, che mantenga l'iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino al perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento delle Prestazioni (che sono per il corrente anno 2020 69 anni di età e 34 anni di contribuzione, mentre dal 2021 in poi occorreranno 70 anni di età e 35 anni di contribuzione).

Per il periodo successivo (ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto) il pensionato in cumulo che conserva l'iscrizione ad un Albo Forense sarà tenuto a corrispondere i contributi previsti dall'art. 3, terzo comma del Regolamento dei Contributi (7,25% del reddito professionale netto fino al tetto ed il 3% sulla parte eccedente) e dell'art. 6 (contributo integrativo del 4%). Dall'anno 2021 l'aliquota sul reddito professionale netto, sempre fino al tetto, salirà al 7,50%.

ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento per le Prestazioni in Regime di Cumulo è entrato in vigore a seguito della approvazione Ministeriale pubblicata il 5 giugno 2020,e si applica a tutte le domande di pensione in cumulo con decorrenza successiva a tale data e non ancora deliberate.

Avv. Alessandro Di Battista – Delegato di Cassa Forense


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