INPGI: CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO

di Leonardo Carbone

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Il cumulo pensione/redditi di lavoro del giornalista iscritto all’Inpgi

E’ ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di cumulo pensione/redditi di lavoro del giornalista iscritto all’Inpgi.

La Suprema Corte, con numerose sentenze (l’ultima è del 10.11.2021 n. 33144) ha affermato per i giornalisti il cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro, dichiarando l’illegittimità del regolamento dell’Inpgi del 27 luglio 1995 che prevede il divieto di cumulo pensione anzianità /redditi da lavoro (autonomo e/o dipendente), confermando, per i giornalisti la libertà di cumulo pensione/redditi da lavoro.

L’ ’art.72 della l.n.388/2000 che ha abrogato il limite di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, si applica sia alla previdenza sociale obbligatoria gestita dall’Inps che alle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria gestita da un ente privatizzato ex d.lgs. n.509/94 qual è l’Inpgi. Il regime previdenziale delle altre casse privatizzate – a differenza dell’Inpgi - non è né sostitutivo né esclusivo né esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) si applica, quindi, la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'Inps (per gli iscritti all’Inps il divieto di cumulo è stato abrogato da anni), in quanto l'Inpgi gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'Inps, mentre gli art. 72, 1° comma, l. cit., e 44, 1° comma, l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. con l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima; ne consegue che deve essere disapplicato, per la Suprema Corte, l'art. 15 del regolamento dell'Inpgi, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'assicurazione generale obbligatoria.

Peraltro nella citata sentenza n.33144/2021 si evidenzia che l’autonomia finanziaria dell’Inpgi non è neppure integrale, soccorrendo proprio con riguardo alla disciplina dei pensionamenti anticipati la fiscalità generale, tant’è che

“l’onere annuale sostenuto dall’Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata …pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 è posto a carico del bilancio dello Stato”

con conseguente facoltà dell’Istituto di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati, previa presentazione di idonea documentazione.

La problematica innanzi evidenziata, però, dovrebbe evolversi ulteriormente se , come si legge nella bozza della legge di bilancio per il 2022, la gestione Inpgi dei giornalisti subordinati (ma non la gestione dei giornalisti liberi professionisti) in ragione della grave crisi che l’affligge (e nonostante l’imponente apparato di controlli previsto dalla vigente normativa: Ministeri vigilanti, Corte dei Conti, Revisori contabili, Covip), è previsto il trasferimento all’Inps, con la sostanziale conservazione dei medesimi trattamenti.


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