TUTELA PREVIDENZIALE DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

di Leonardo Carbone

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La Corte di Cassazione, con ordinanza 27.11.2020 n.27173 aveva rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, al fine di stabilire rispetto a quale soggetto previdenziale (Inps o Inpgi) vada adempiuto l’obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico, e ciò al fine di una interpretazione sistemica della disciplina della professione giornalistica, che trova il suo fulcro nell’iscrizione all’albo professionale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 29.7.2021 n.21764, dopo una esaustiva ricognizione del complesso quadro normativo e contrattuale della materia, nonché della giurisprudenza di legittimità, e con riguardo anche alla prassi amministrativa degli enti previdenziali interessati, hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale nel senso che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, in presenza del duplice requisito di affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero di svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica, e di iscrizione all’albo di categoria, devono essere obbligatoriamente  iscritti ai fini pensionistici presso l’Inpgi. 

Precisa la Suprema Corte che la sussistenza del riferito obbligo di iscrizione (all’Inpgi), sussiste a prescindere dalla natura del datore di lavoro e del ccnl applicato.

La natura del datore di lavoro è, quindi, indifferente sicchè “questo può essere un ente pubblico territoriale…o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”.

L’obbligo assicurativo presso l’Inpgi (anche per i giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche) ricorre, quindi, nel caso in cui, a prescindere dal ccnl applicato e dall’inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni:

  1.  iscrizione all’albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);
  2.  svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 21764/2021 si evidenzia anche perché conferma, con ampia motivazione, il regime di sostitutività della previdenza dei giornalisti gestita dall’Inpgi (a differenza delle altre casse di previdenza categoriali dei liberi professionisti, che per giurisprudenza consolidata anche della Corte costituzionale, hanno un  regime pensionistico che non è né sostitutivo né integrativo né esonerativo dell’AGO).

Evidenzia la citata sentenza, come per il mantenimento del regime sostitutivo

“non rileva in senso contrario il fatto che…l’Inpgi sia stato privatizzato…La forma giuridica di un ente e la sua funzione pubblicistica o privatistica non necessariamente coincidono”.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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