CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE DELLA LITE: QUALE COMPENSO PER L’AVVOCATO?

di Leonardo Carbone

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Funzione conciliativa dell'avvocato e remunerazione dell'attività professionale"

Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale per perfezionare la transazione, la disciplina parametrica (art.4, comma 6, dm n.55/2014) prevede un compenso “particolare” in caso di conciliazione e transazione della lite; anche perché occorre considerare che spesso l’opera prestata per giungere ad un accordo transattivo (contatti, trattative, incontri, stesura degli accordi) impegna il professionista forense ben di più che la predisposizione delle difese conclusive nelle quali essenzialmente si sostanzia l’attività per la fase decisionale.

Il dm. n.147/2022  fa chiarezza sull’interpretazione dell’art.4, comma 6, d.m. n.55/2014, norma che ha avuto  applicazioni non sempre concordanti, statuendo. che

“Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta” (e non più “fino ad un quarto”) .

La norma prevede, quindi, un aumento  secco del compenso “di un quarto”, laddove il testo del dm n.55/2014 prevedeva un aumento “fino a un quarto”.

Sui criteri di determinazione del compenso dell’avvocato nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, è intervenuta la Corte di Cassazione, che con ordinanza 16 giugno 2023 n.17325, ha affermato che “ai sensi dell’art.4, comma 6, del d.m. n.55/2014, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto”.

Interpretazione dell'art.4, comma 6, d.m. n.55/2014" e "Corte di Cassazione: compenso per conciliazione e transazione pari a quello per la fase decisionale

Per la riferita pronuncia n.17325/2023,  già prima dell’entrata in vigore del dm n.147/2022  era possibile, sulla base della formulazione dell’art. 4, comma 6, D.M. n.55/2014,  affermare il principio innanzi riportato, e cioè che la liquidazione del compenso è aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta. Il compenso viene quindi aumentato di un importo pari  ad un quarto del compenso liquidabile per la fase decisionale (ma non per il compenso spettante per le altre fasi).

L'avvocato che transige o concilia giudizialmente un controversia ha, quindi, diritto a un compenso pari alla misura stabilita per la fase decisionale, aumentato di 1/4, ferma restando la maturazione dell'attività espletata fino a quel momento (Parere Cons. Naz. Forense 20 dicembre 2022 n.52). Essendo la norma di natura premiale, è evidente che il compenso dell'avvocato che ha "ridotto" il ricorso al giudice non può essere inferiore all'importo che gli sarebbe spettato se la controversia fosse stata decisa dal magistrato..

Da quanto  innanzi dedotto ne consegue che quando il giudizio viene definito con una transazione e il professionista ha prestato la sua opera al raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale aumentato di un quarto. E cioè all'avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero compenso per la fase decisionale, aumentato di un quarto (Cass. 16 giugno 2023 n. 17325).

Aumento del compenso dell'avvocato pari a un quarto di quello per la fase decisionale" e "Compenso per l'attività collaborativa alla transazione

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale giudiziale o transazione della controversia, pertanto, all'avvocato, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, è sempre dovuto il compenso per la fase decisionale, aumentato di un quarto. E ciò in quanto poiché la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori  delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità sarebbe frustata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale (Cass. n.17325/2023).

L’importo previsto per l’attività collaborativa alla transazione si aggiunge, quindi, all’importo previsto per la fase decisionale. In pratica con la nuova normativa è stato espressamente introdotto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività e quindi più efficace e più motivante: il compenso per l’attività di conciliazione e transazione è determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto.

 


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