Avvocato: gestione di denaro altrui e trattenimento somme a scomputo delle spettanze

di Leonardo Carbone

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Il codice deontologico forense disciplina  i doveri dell’avvocato nella gestione del denaro ricevuto  dal cliente o da terzi nell'adempimento dell’incarico professionale, doveri che sono collegati ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza della professione e al dovere di diligenza, è previsto (art. 30 codice deontologico) che l’Avvocato  deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell’incarico professionale ovvero  quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente (Per la violazione di tale obbligo è prevista la sanzione della censura). 

Occorre, quindi,  per l’avvocato  diligenza nella gestione del denaro ricevuto ma anche nel relativo rendiconto, atteso che obbligo dell’avvocato è quello di comportarsi con diligenza e rendere conto delle somme ricevute.

Qualsiasi somma corrisposta all’avvocato ed estranea  al compenso professionale, deve essere custodita nel rispetto di precise regole, con la sua fatturazione o con il versamento su apposito conto che ne impedisce la libera disponibilità (Cass. sez.un., 4 dicembre 1992 n.12945).

L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.   L’avvocato, per non incorrere nella infrazione disciplinare, deve  mettere immediatamente a disposizione della parte le somme riscosse per conto della stessa.

L’avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente (Per la violazione di tale obbligo è prevista la sanzione  disciplinare della sospensione  dall'esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno). 

Tale obbligo è connesso all'obbligo del professionista di individuare il cliente  in relazione alla norme  relative all'antiriciclaggio.

L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi (Per la violazione di tale obbligo è prevista la sanzione  disciplinare della sospensione  dall'esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno).

L’avvocato  depositario  fiduciario di somme o documenti, per evitare di essere coinvolto in situazioni “spiacevoli”, deve  chiedere, per iscritto, istruzioni dal soggetto interessato, che può essere il cliente ma anche la controparte.

L’avvocato non può trattenere le somme che incassa per conto del cliente (art. 31 codice deontologico).

L’avvocato non può, quindi, trattenere le somme che  incassa per conto del cliente, né vi è  la possibilità dell’avvocato di trattenere le somme, magari a scomputo delle sue spettanze. Infatti all’avvocato non è consentito trattenere somme di competenza del cliente neppure a titolo di compensazione  con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato, quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente (Cons. naz. forense 12 settembre 2018 n.102).

    Al riguardo la norma citata (art.31, comma 1) stabilisce che l’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa (La violazione di tale obbligo è sanzionato con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni). 

   L’avvocato, invece, ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso (art. 31, comma 3):

  1. quando vi sia il consenso  del cliente e della parte assistita. Ciò significa che l’avvocato che riceva somme dalla controparte può comunicare al cliente e alla parte assistita che le stesse vengono trattenute a compensazione delle spettanze per le prestazioni professionali svolte;  ove sia negato il consenso del cliente e della parte assistita deve, però, rimettere immediatamente le somme ricevute;
  2. quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita. Ciò significa che  nel caso in cui la controparte, a conclusione di un giudizio, sia stata condannata al pagamento anche delle spese legali, l’avvocato che riceve le somme in questione dalla controparte, ancorché non sia distrattario, ha diritto di trattenerle, sempreché non le abbia già incassate dal cliente o  parte assistita;
  3. quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente. Ciò significa che in tale ipotesi occorre il consenso della parte, consenso che può essere  anche implicito.

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente (art. 31, comma 2). Ciò significa che l’avvocato può trattenere le somme ricevute  a rimborso delle anticipazioni sostenute (es., contributo unificato, tassa registrazione), spese comunque sempre sorrette da uno specifico titolo (non  è possibile, così, trattenere le somme per le spese generali), con l’obbligo, però, per l’avvocato di dare avviso al cliente della compensazione effettuata (L’inottemperanza a tale obbligo è sanzionata con la sanzione disciplinare della censura). 

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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