Le cause “premiali” con aumento del compenso dell’avvocato

di Leonardo Carbone

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L’art.4, comma 1-bis e commi 6-9  del dm n.55/2014 , come modificato dal dm n.37 del 2018, ha introdotto per la determinazione del compenso dell’avvocato un incentivo deflattivo,  volto da un lato a premiare l’avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, o utilizza strumenti informatici, dall'altra a sanzionare l’abuso del ricorso alla giurisdizione da parte dell’avvocato, previsioni che esaltano e valorizzano la professionalità dell’avvocato.

Nella ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia prima della decisione, va riconosciuto all'avvocato un aumento del compenso fino ad un quarto di quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In pratica va riconosciuto all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale – anche se non svolta – che un aumento del 25% di tale compenso.  

In caso di c.d. “soccombenza qualificata” il comma 8 del dm n.55/2014  prevede che il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate; le spese processuali possono essere incrementate, quindi, fino ad un terzo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, nel caso in cui le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate.

In pratica la disposizione prevede un incremento del compenso a favore dell’avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di far emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita.

E cioè nei casi in cui il difensore di una parte riesca a fare emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.

Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione”.

Nel caso di Class action (controversie disciplinate dall’art. 140 bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) l’art. 4, comma 10, D.M. n. 55/2014 prevede  la possibilità di aumentare il compenso fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile, in considerazione della particolare natura di tali cause.

Nel caso di avvocato c.d. “telematico” il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, prevede un aumento dei compensi.

Infatti è stato introdotto all’art. 4 il comma 1-bis, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 del regolamento è di regola aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell’atto.

Gli avvocati che saranno in grado di redigere atti depositati on line, con uso di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto, potranno chiedere compensi fino al 30% maggiori rispetto al compenso determinato tenuto conto dei parametri generali per i professionisti meno tecnologici.

Le  particolari tecniche di redazione degli atti “telematici” per beneficiare dell’aumento del compenso, consistono in pratica nella creazione dei c.d. “collegamenti ipertestuali”, i quali consentono, una volta realizzati all’interno dell’atto predisposto con il proprio software di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare immediatamente, con un semplice clik del mouse, il documento citato nell’atto e allegato nella busta telematica: ciò consente di visualizzare i documenti allegati e nell’atto richiamati, senza doverli cercare all’interno del fascicolo informatico..

Gli atti interessati dai collegamenti ipertestuali sono tutti quelli nei quali, oltre allo scritto difensivo, sono allegati anche documenti (ad esempio, atto di citazione, comparsa costituzione e risposta, memorie art.183 cpc, iscrizioni a ruolo dei pignoramenti, le opposizioni, i reclami).

Per inserire un link nel testo : selezionare la parola cui legare il collegamento e selezionare la funzione “inserisci collegamento ipertestuale”; selezionare il file (contenente l’allegato) a cui si vuole creare il link.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 

 


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