I “POTERI” DEL GIUDICE NELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO

di Leonardo Carbone

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Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in termini,Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357).

In presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata  (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri.

Il giudice nel liquidare le competenze professionali ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Cass. pen. 30 settembre 2016 n. 44342).

L’eventuale “taglio” delle spese legali da parte del giudice, deve essere quindi “specifico” atteso che il giudice, sia pure sinteticamente, ha l’onere di specificazione allorché proceda al “taglio” delle competenze legali al momento della liquidazione di esse (Cass. 12 gennaio 2018. n. 657). 

Solo l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (Cass. 13 novembre 2020 n.25788).

D.M. 8 marzo 2018, n. 37 liquidazione compenso avvocato 

Il D.M. 8 marzo 2018, n. 37 ha previsto un “freno” alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso.

Il decreto, infatti, limita il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare. È “vietato” al giudice la liquidazione del compenso all’avvocato “scendendo” sotto una soglia minima.

In caso di intervenuto accordo cliente/avvocato sul compenso, poiché l’avvocato ha diritto ad esigere dal proprio cliente il compenso pattuito indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, è opportuno, per non incorrere in “responsabilità”, che l’avvocato produca in giudizio la nota spese (produzione prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c.) unitamente all’accordo sottoscritto dal cliente, per evitare che il cliente possa addebitare al suo avvocato l’esborso di una somma maggiore che non può recuperare dalla parte soccombente per la mancata produzione in giudizio dell’accordo.

E’ opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato  la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata; da ultimo, Cass. 13.11.2020 n. 25788).

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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