Leonardo Carbone

Esonero temporaneo versamento contributi forensi

L’art. 10 del Regolamento della Cassa Forense di attuazione dell’art.21, commi 8 e 9 della l.n.247 del 2012, attribuisce agli avvocati la possibilità di chiedere l’esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo previsti, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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