Omissioni contributive, regime sanzionatorio e poteri delle Casse Previdenza

di Leonardo Carbone

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Il TAR del Lazio,sezione III bis, con sentenza n.9566 del 2019, ha accolto il ricorso proposto da Inarcassa avverso il provvedimento con il quale i Ministeri vigilanti avevano bocciato il provvedimento dell’Inarcassa, provvedimento  che aveva “mitigato” le sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi.

La pronuncia del TAR Lazio, anche se riferita agli ingegneri ed architetti è “estensibile” anche a tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti, e quindi, anche a Cassa Forense, atteso che afferma un potere delle casse privatizzate previsto da una norma specifica, ma anche dall'autonomia normativa di cui sono titolari le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti.

Infatti, non si può ignorare che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'ente previdenziale dei liberi professionisti privatizzato, gli enti medesimi adottano, sulla base dell’autonomia normativa, la disciplina sanzionatoria.

In base all’art. 4, comma 6 bis, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in l. 28 maggio 1997, n. 140, nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'art. 2, comma 2 d.lgs. n. 509/1994, gli enti previdenziali categoriali privatizzati possono adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. citato.

In materia sanzionatoria vi è quindi, un potere autonomo delle casse, potere che era già “esaminato” dalla Corte di Cassazione (Cass.19.1.2016 n. 838; Cass. 8.6.2011 n. 12208), la quale  aveva affermato che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Inpgi, privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria dell’Inps (art.116 l.n.388 del 2000) non si applica automaticamente, poiché l’istituito per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale (ed è quella che ha “fatto” l’Inarcassa), potere confermato dalla annotata sentenza del TAR Lazio n.9566 del 2019.

  E sul “potere” delle Casse previdenziali privatizzate non si può ignorare che la recente normativa c.d. “saldo e stralcio” il legislatore ha rimesso ad apposita delibera delle Casse la facoltà di applicazione o meno dal “saldo e stralcio” di posizioni debitorie.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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