Esonero temporaneo versamento contributi forensi

di Leonardo Carbone

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L’art. 10 del Regolamento della Cassa Forense di attuazione dell’art.21, commi 8 e 9 della l.n.247 del 2012, attribuisce agli avvocati la possibilità di chiedere l’esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo previsti, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali (è riconosciuta l’anzianità contributiva per l’intero anno).

Per particolari fattispecie espressamente indicate (es., maternità o adozione) l’esonero può essere richiesto anche per eventi successivi ma fino ad un massimo di tre anni complessivi. E’ possibile chiedere l’esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo nei casi previsti dal comma 7 dell’art.21 della l.n.247 del 2012 e cioè: donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa; avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; d) avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Per avere titolo a tale ulteriore beneficio, l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento. Occorre precisare che l’esonero riguarda solo i contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell’anno, mentre resta l’obbligo dei versamenti contributivi in autoliquidazione in percentuale sull’effettivo reddito e sull’effettivo volume di affari prodotti e dichiarati al fisco. Il “momento” in cui presentare la richiesta va “meditato” dall’avvocato in quanto va presentato nell’anno in cui i redditi e volume di affari sono pari a zero (o comunque di importo minimo), per ottenere in tale anno (con reddito zero e zero contribuzione) la validità dell’intero anno ai fini previdenziali senza versare contribuzione (è dovuta il solo contributo per maternità).

L’istanza di esonero sarebbe di scarsissima utilità presentata per una annualità in cui i redditi prodotti determinano contributi di poco inferiore ai contributi minimi di cui si chiede l’esonero. Per l’esonero temporaneo della contribuzione minima l’avvocato deve presentare alla Cassa Forense apposita istanza entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno, istanza su cui delibera la Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento dell’istanza di esonero temporaneo, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume di affari prodotti dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento dell’istanza non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entri 30 gg. dal ricevimento della comunicazione negativa.

Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile CFnews.it

Tutorial - Come richiedere l'esonero dei contributi minimi

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