LA PARTE CHE NON PARTECIPA ALLA MEDIAZIONE: LA DELEGA A UN TERZO O ALL’AVVOCATO
La Riforma Cartabia e la mediazione: obbligo di presenza personale delle parti, con possibilità di delega a terzi in casi eccezionali.
La Riforma Cartabia e la mediazione: obbligo di presenza personale delle parti, con possibilità di delega a terzi in casi eccezionali.
L' art. 17, comma 3, D. Lgs. 28/2010 dispone l'esenzione riguardo al verbale di accordo e fino al valore di 50.000 euro, specificando l'obbligo del pagamento solo per la parte eventualmente eccedente.
Il giudizio cautelare nel processo civile è autonomo e segue regole specifiche, garantendo tutela giurisdizionale in attesa della decisione definitiva.
L’art. 5 comma 2 del D. Lgs 28/2010 prevede che il Giudice, anche in sede di giudizio d’appello, ma prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione della causa, possa invitare le parti a procedere alla mediazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso martedì 31 ottobre, il tanto atteso D.M. n. 150 del 24.10.2023 che abroga il precedente D.M. 180/2010 e che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2023, così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in mediazione.
Le novità della Riforma Cartabia riguardo il primo incontro di mediazione, ora effettivo e basato sulla 'prassi fiorentina'. Analizziamo le modalità, gli obblighi di buona fede, le condizioni per i rinvii e l'impatto del periodo feriale. Una guida completa per avvocati e parti coinvolte nella mediazione."
Cassazione: la rinuncia alla proprietà è valida anche per motivi personali. Il bene passa allo Stato ex art.827 c.c.
Il DECRETO-LEGGE 17/3/2020, n. 18. pubblicato in G.U. il 17.3.20, prevede all’ART. 83 e segg,ti Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
Il D.D.L. 2079 è volto ad introdurre specifici controlli antiriciclaggio sulle aste giudiziarie, attribuendo tali compiti al delegato alle operazioni di vendita
L’avvocato, in caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può fare ricorso all’autorità giudiziaria