DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO ONORARIO

di Leonardo Carbone

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Decreto ingiuntivo per pagamento onorario: opposizione con citazione o con ricorso?

L’avvocato, in caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può fare ricorso all’autorità giudiziaria.

L’avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi può fare ricorso al rito monitorio di cui all’art.633 cpc.. Qualora l’avvocato opti per il rito monitorio, in base all’art. 636 c.p.c., la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine. Ai fini della ingiunzione di pagamento, il difensore è tenuto a “produrre” la parcella opinata dal proprio consiglio dell’Ordine, oppure l’accordo sul compenso concluso con il cliente.

Per l’opposizione al decreto ingiuntivo in questione si “utilizza” l’atto di citazione oppure il ricorso?

Ciò in quanto, dopo l’entrata in vigore del  d.lgs. n. 150/2011 (che non ha “ampliato” i limiti oggettivi del “nuovo” procedimento atteso che è mutato il rito ma non l’oggetto), si è posto il problema dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (atto di citazione o ricorso). In particolare, il problema posto è se l’opposizione al decreto ingiuntivo debba essere proposta con ricorso, oppure con atto di citazione, ed in quest’ultimo caso se la decorrenza del termine per la valida opposizione nei 40 giorni decorra dalla notifica dell’atto di citazione  oppure dal deposito della citazione in cancelleria.

Al riguardo si evidenzia che l’art. 14, comma 1, d.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha fissato nuove regole procedurali del procedimento per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto tale liquidazione.

Nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta con citazione, l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali  e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

La Suprema Corte con sentenza 9.8.2022 n.24481 (ma già in precedenza, Cass. 26.9.2022 n. 24069) ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale affermando che nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal d.lgs. n.150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione  anziché con ricorso, il procedimento – a norma dell’art.4 del d.lgs. n.150 del 2011 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire  all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti  retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questa in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione.

Dal riportato principio della Suprema Corte ne consegue che nel caso di opposizione con citazione notificata nel rispetto del  termine all’uopo previsto dalla legge, il successivo mutamento del rito disposto dal giudice non può influire sulla valutazione di tempestività da condurre sulla scorta del rito processuale inizialmente scelto dalla parte.

La decorrenza del termine per la valida opposizione nei 40 giorni decorre, quindi, dalla notifica dell’atto di citazione e non dal deposito della citazione in cancelleria; in simile evenienza, ai sensi dell’art.4, comma 50, del d.lgs. n.150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorchè erroneamente prescelto.

In ordine alla procedura di recupero delle competenze professionali, occorre evidenziare (anche dopo la “precisazione” di Corte Cass. 23.2.2018 n. 4485) che il recupero dei compensi per prestazioni giudiziali rese dall’avvocato in materia civile, non può chiedersi con il rito ordinario o sommario di cognizione, giacché l’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, ha segnato l’esclusività delle forme di tutela – alternative tra loro – del procedimento sommario c.d. sui generis (artt. 702-bis e ss. c.p.c., ove non derogati dal richiamato art. 14) e del procedimento monitorio, la cui opposizione è soggetta al primo procedimento, ferma l’applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.

L’opposizione ex art. 645 cpc avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art.702 bis cpc e della integrativa disciplina di cui all’art.14 d.lgs. 150/2011,quindi,  è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di 40 giorni dal giorno della notificazione dell’ingiunzione di pagamento (Cass. 9 agosto 2022 n.24481).

 Sul tema, in senso parzialmente difforme, anche se riferita ad opposizione a decreto ingiuntivo per recupero canoni locatizi, Cass., sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927 in cui si afferma che allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili, sia erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato entro il termine di cui all’art. 641 cpc.


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