I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NELLE ASTE GIUDIZIARIE

di Massimiliano Blasone

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Il recente D.D.L. 2079, presentato al Senato in data 29.1.2021 e denominato

"disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari"

è volto ad introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, attribuendo tali compiti, tra l’altro, al delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.

Non può ovviamente che essere condivisa la ratio di tale proposta, volta ad impedire il perpetrarsi di condotte delittuose ad opera dei partecipanti alle aste giudiziarie e deve essere parimenti apprezzato il ruolo di garante della legalità che il professionista delegato viene chiamato a compiere.

Controlli antiriciclaggio nelle aste giudiziarie cosa prevede il D.D.L. 2079?

Il DDL 2079 prevede:

di estendere alle vendite di immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali l’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

di attribuire tale incombenza ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c., ai curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali e da eseguirsi nei confronti degli aggiudicatari;

una modifica del codice di rito (art. 586, co. 1, c.p.c.) introducendo un suppletivo controllo da parte del giudice dell’esecuzione, chiamato ad attestare l’acquisizione da parte del delegato della documentazione del d.lgs n. 231/2007, potendo in mancanza sospenderne la vendita;

la costituzione di una banca dati per le aste giudiziarie da cui ricavare i dati identificativi dell’offerente, del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo, le relazioni di stima ed i dati relativi alle aggiudicazioni ed alla vendita;

la modifica del codice di rito (art. 580, co. 2, c.p.c.) con la previsione che la cauzione debba essere restituita nel medesimo conto corrente utilizzato per versarla.

Non ci si può esimere, tuttavia, da alcune riflessioni sui metodi di controllo che vengono proposti nel DDL de quo per conseguire la condivisa finalità. Metodi che appaiono difficilmente applicabili, poco efficaci e, soprattutto, già esistenti nel nostro ordinamento.

In estrema sintesi va osservato che:

  • gli adempimenti previsti dal sistema normativo in materia di antiriciclaggio sono allo stato già assolti dal sistema bancario. Un tanto lo si ricava tenendo conto che i sistemi di versamento della cauzione e del saldo prezzo nelle vendite giudiziarie sono tutti “tracciati”, avvenendo a mezzo di assegni circolari (art. 571 c.p.c.) o con sistemi telematici di pagamento ovvero carte di credito o di debito o prepagate o comunque con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale (art. 173 quinquies disp. att. c.p.c.);
  • la modifica all’art. 580, co. 2, c.p.c., volta ad introdurre l’obbligo di restituzione della cauzione sul medesimo conto corrente utilizzato dall’offerente non aggiudicatario per versarla, appare inconferente per una duplice ragione: è inerente alle sole vendite con incanto (tipologia di vendita del tutto residuale dal 2015) e l’art. 591 bis, co. 3, n. 13, c.p.c -inerente sia le vendite con che quelle senza incanto- già dispone che “la restituzione [ndr. della cauzione] ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti correnti da cui sono pervenute le somme accreditate”;
  • gli aggiudicatari non sono clienti del professionista delegato, il quale, difettando di rapporti continuativi, non avrebbe elementi per segnalare un’operazione sospetta che, peraltro, consisterebbe sempre nell’offerta di acquisto all’asta e spesso pervenuta in via telematica e quindi senza un contatto con l’offerente;
  • la modifica all’art. 586, co. 1, c.p.c., volta ad estendere al giudice dell’esecuzione un controllo sugli adempimenti di adeguata verifica del delegato appare incoerente con la normativa antiriciclaggio che non trova applicazione all’attività giurisdizionale;
  • senz’altro utile, infine, appare la costituzione di una banca dei dati delle aste giudiziarie. Per la sua costituzione, tuttavia, non si rende necessario prevedere nuovi oneri di raccolta di dati, perché questi ben potrebbero essere già attinti da quelli esistenti presso le cancellerie delle esecuzioni ed acquisiti telematicamente a mezzo del sistema SICID. Il professionista delegato, infatti, è già onerato di depositare nel fascicolo telematico di ciascuna procedura il verbale di aggiudicazione e tutti i dati inerenti agli offerenti anche non aggiudicatari.

In ultima analisi per consentire a chi spetta di compiere le necessarie verifiche, sarebbe sufficiente ampliare i dati censibili delegati nei sistemi già in uso, eventualmente impedendo i depositi degli atti dei professionisti nell’ipotesi in cui i campi ritenuti rilevanti non siano stati correttamente compilati.

Ad ogni modo tale normativa, laddove dovesse essere varata, introdurrebbe un'ulteriore importante attività di controllo a carico del Professionista Delegato con la conseguente improcrastinabilità dell’emanazione del decreto del Ministero della Giustizia di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. volto alla formazione di un elenco di Professionisti Delegati di provata competenza, capacità ed esperienza.

Massimiliano Blasone – Foro di Trieste


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