Cassa Forense: contributi ricongiungibili con la Gestione Separata INPS
18/02/2026
Stampa la paginaLa circolare INPS n. 15 del 2026, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato introduce una novità significativa per gli avvocati: l’estensione della ricongiunzione ex legge n. 45 del 1990 anche ai contributi versati nella Gestione Separata.
La circolare specifica che è possibile, quindi, esercitare la ricongiunzione da e verso la gestione separata. Inoltre, l’applicazione anche alla gestione separata delle norme della legge n. 45 del 1990 comporta l’inapplicabilità della ricongiunzione parziale e, pertanto, in caso di contributi versati in più gestioni previdenziali dovranno essere tutti ricongiunti nella gestione previdenziale di destinazione e il calcolo dell’onere in base alla disciplina già vigente.
Unica particolarità è l’impossibilità di ricongiungere nella gestione separata contributi versati prima del 1996 anno della sua istituzione.
Per gli iscritti a Cassa Forense, il vantaggio principale è di avere un’ulteriore possibilità di ottenere una sola pensione, liquidata secondo le regole della Cassa. con effetti retroattivi ai fini del diritto.
L’operazione è però onerosa e l’interessato avrà un termine per decidere se accettare. In caso di rinuncia, una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni o al momento del pensionamento.
Sul sito della Cassa saranno pubblicate a breve le istruzioni operative per presentare la richiesta, rendendo pienamente accessibile uno strumento che può incidere in modo concreto sulla pianificazione previdenziale di molti professionisti.
Si può comunque anticipare che le nuove disposizioni si applicano alle domande di ricongiunzione e ai ricorsi presentati a partire dalla data di pubblicazione della circolare, nonché a tutte le domande e ricorsi già pendenti alla stessa data, che saranno gestiti in autotutela, purché non conclusi con sentenze passate in giudicato.