La ricongiunzione del servizio Militare di Leva

di Angelo Strano

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Con queste poche righe si ritiene necessario fornire alcune utili informazioni al riguardo. Innanzitutto, come è noto, la gestione dipendenti pubblici dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex INPDAP), a partire dal 1° gennaio 2010, ha assunto alcune competenze in materia previdenziale che precedentemente erano in capo alle diverse amministrazioni dello Stato, tra le quali, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 45/90.

Ciò premesso, si riportano di seguito le modalità operative impartite dalle varie circolari dell’INPS e delle interlocuzioni avute tra l’Inps e alcune amministrazioni statali (Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa) atte, laddove possibile, ad accreditare il periodo presso l’INPS , così da consentire la ricongiunzione del Servizio Militare in Cassa.

  • Servizio svolto in qualità di Militare di Leva: computabile presso l’Inps, a domanda, con onere a carico dello Stato (art. 49 legge 153/69), solo in presenza di almeno un contributo settimanale, ovvero di una posizione assicurativa attiva. L’accredito verrà effettuato su istanza dell’interessato che potrà essere inoltrata direttamente presso la sede Inps competente, nella specifica sezione dell’area riservata del sito internet www.inps.it, tramite un Caf. In tutti i casi sarà necessario allegare alla domanda il foglio matricolare.
  • Servizio svolto in qualità di Ufficiale di Complemento di 1a nomina: assimilato al servizio di leva e pertanto da intendersi assolto in modo figurativo (art. 49 legge 153/69). Potrà, quindi, essere costituito presso l’Inps con la modalità descritta per il servizio di Leva.
  • Servizio prestato in qualità di Carabiniere Ausiliario e Agente Ausiliario della Polizia di Stato: anche in questi casi, come per i casi precedenti, i servizi prestati sono validi “ex se” ai fini pensionistici e, pertanto, accreditabili gratuitamente presso l’Inps, sempre in costanza di una posizione attiva (almeno un contributo settimanale).

E’ opportuno precisare che nel caso in cui la costituzione del servizio militare prestato non fosse possibile per mancanza di una posizione Inps, resta valida la possibilità di riscattare tali servizi (per un massimo di due anni) direttamente presso la Cassa ai sensi del Regolamento per il Riscatto di cui all’art. 24 della legge 141/92.

Angelo Strano - Resp. Istruttorie Previdenziali Cassa Forense


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