RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO GRATUITO: COME RIUNIRE GLI SPEZZONI CONTRIBUTIVI

di Daniela Carbone

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Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni previdenziali, la vigente normativa previdenziale prevede un periodo contributivo minimo che varia a seconda delle prestazioni.

Tale periodo contributivo si può raggiungere anche sommando i periodi di iscrizione (e contribuzione) presso più enti previdenziali (o effettuando versamenti volontari); infatti, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi “esistenti” presso diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico rapportato all’intera vita lavorativa.

Non si può ignorare che il nostro sistema previdenziale è caratterizzato da una pluralità di gestioni pensionistiche, pluralità di gestioni caratterizzata per molto tempo da una incomunicabilità che ha impedito il conseguimento di prestazioni pensionistiche adeguate.

Per “cumulare” e “riunire” tutti gli spezzoni contributivi delle diverse gestioni previdenziali, ma anche per porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento del diritto a pensione da parte dell’assicurato in alcuna delle gestioni o casse in cui questo è stato iscritto, l’ordinamento ha previsto vari strumenti:

a) la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979 n. 29;

b) la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo 1990 n. 45;

c) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni di cui all’art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247;

d) il cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, come modificata dal comma 195 dell’art. 1 l. n. 232/2016.

La ricongiunzione ex l. n. 29/79.

La l. 7 febbraio 1979, n. 29, nel prevedere la possibilità di conseguire un’unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavorativa, a diverse gestioni pensionistiche, non ha considerato le posizioni assicurative costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. Né la disciplina dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti consente l’estensione del principio della ricongiunzione dei periodi assicurativi riservati dalla l. n. 29/1979 ai lavoratori subordinati pubblici e privati e ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali dell’Inps.

Infatti, non sussiste il diritto per il libero professionista di ricongiungere, in base all’art. 2 della l. n. 29 del 1979, alla contribuzione versata alla propria cassa di previdenza, quella relativa ad un periodo precedente come lavoratore dipendente, non essendo la relativa forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale principio era stato già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 133/1984 in cui si afferma che nella previdenza dei liberi professionisti

non trova applicazione la ricongiunzione prevista dalla l. 7 febbraio 1979 n. 29 sulla pensione unica, che riguarda i soli periodi assicurativi che possono essere fatti valere nelle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni speciali Inps”.

La ricongiunzione ex l. n. 45/90.

La ricongiunzione ai sensi della l. n. 45/90 è lo strumento che prevede il trasferimento presso un’unica gestione previdenziale delle diverse posizioni contributive, dietro versamento della c.d. riserva matematica (onere deducibile fiscalmente).

Con la ricongiunzione si ha, quindi, il trasferimento della contribuzione presso un unico ente, e la pensione viene liquidata in base al coacervo di tutta la contribuzione acquisita, senza alcuna limitazione per i “tipi” di pensione (quindi, la contribuzione ricongiunta, è utile anche per la pensione di anzianità e invalidità).

La ricongiunzione opera, pertanto, nel senso di trasferire la contribuzione – regolarmente versata (o comunque accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento.

Qualora a seguito della ricongiunzione ex l. n. 45/1990, l’ammontare complessivo dei contributi (per capitale e interessi) trasferito da una gestione all’altra, supera l’importo della riserva matematica dovuta e relativa alla ricongiunzione onerosa, l’eccedenza rimane in ogni caso acquisita all’amministrazione accentrante; l’eccedenza non va, quindi, rimborsata agli interessati, e non va valutata come contribuzione ai fini pensionistici.

Totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006 e successive modifiche.

La totalizzazione è uno degli istituti del nostro ordinamento previdenziale, che è diretto ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali diversi del nostro paese, oppure – nei casi regolati da fonti dell’Unione europea (o internazionale) – anche di altri paesi – in dipendenza dello svolgimento di lavori diversi oppure, rispettivamente, della loro prestazione nel territorio di paesi, parimenti diversi, da parte dello stesso lavoratore – ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

A differenza della ricongiunzione ex l. n. 45/1990 – che consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso l’ente (o la gestione), prevedibilmente destinato (o destinata) ad erogare la pensione in base al proprio regime, all’uopo trasferendovi tutte le contribuzioni – la totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo, in virtù di una sorta di finzione giuridica (fictio iuris), di tutte le contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre restano, presso ciascun ente o gestione, le contribuzioni – che vi risultano versate – ed a loro carico – in base al criterio del pro rata – soltanto una quota di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestione medesima.

La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo alla ricongiunzione, ed è incompatibile con la stessa.

Cumulo gratuito delle posizioni assicurative l. n. 232/2016.

Il cumulo gratuito delle posizioni assicurative è uno strumento per valorizzare la contribuzione versata in più casse di previdenza categoriali, ed a differenza della ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della contribuzione da una gestione all’altra. Consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditai presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni.

Il cumulo è un “nuovo” istituto che consente di ottenere un trattamento pensionistico unitario ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione previdenziale (anche presso le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti), con il cumulo della contribuzione accantonata presso le diverse gestioni che procedono pro quota al calcolo della pensione sia per il diritto che per la misura.

Con la legge di stabilità 2017 (l. n. 232 del 2016) il cumulo è divenuto un istituto generale, applicandosi a tutti i tipi di pensione nonché estendendosi a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti privatizzate ex d.lgs. n. 509/94.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (nota MEF n. 44951 del 1.4.2020) e con il Ministero della Giustizia (nota GIU n. 231733.U del 3.12.2019), con nota del 19 maggio 2020, ha approvato la delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense n. 37 del 25.10.2019 relativa al Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

Dopo tale approvazione (e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è pienamente operativo nella Cassa Forense il nuovo istituto del “cumulo gratuito” dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, commi 239-246, come modificati (a decorrere dal 1.1.2017) dal comma 195 dell’art. 1 della l. n. 232 del 2016, normativa che ha esteso l’operatività dell’istituto del cumulo gratuito anche agli iscritti alle casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti, tra cui la Cassa Forense.

Il cumulo gratuito dei contributi rappresenta, insieme alla totalizzazione ed alla ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni. Oltre che per la gratuità, si differenzia dalla ricongiunzione per non prevedere alcun trasferimento di contribuzione da una gestione all’altra.


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