La notificazione per irreperibilità ex art. 140 c.p.c.: verso il superamento dell’anacronismo triadico in favore della comunicazione digitale
28/10/2026
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La disciplina dell’art. 140 c.p.c., ancorata a un rigoroso modello triadico di derivazione cartacea, costituisce uno dei nodi più critici della fase patologica della notificazione. Alla luce dell’evoluzione del Processo Civile Telematico e del consolidamento giurisprudenziale circa la rilevanza probatoria della messaggistica istantanea, è giunto il tempo di una riforma organica della norma. Il presente contributo esamina la necessità di sostituire i rigidi adempimenti materiali con l’impiego della PEC e della messaggistica certificata, contemperando le garanzie del contraddittorio con l’effettività della tutela giurisdizionale
L’articolo 140 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la consegna dell'atto a mani proprie ovvero alle persone abilitate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., per sopravvenuta irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto. L’impianto codicistico individua un procedimento strutturato su tre fasi indefettibili: il deposito della copia dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario in busta sigillata, e la successiva notizia fornita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel solco dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 10012/2021), il perfezionamento della notifica presuppone l’esatto e concorrente adempimento di tutte le formalità descritte, pena la nullità insanabile ai sensi dell’art. 160 c.p.c., salvo il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Tale rigore dogmatico, originariamente posto a presidio della presunzione legale di conoscenza, ha finito per generare una patologia sistemica: la notificazione viene frequentemente inficiata per meri vizi di relata o per difetti nell'attività dell'agente postale, pur in presenza di una conoscenza di fatto pienamente conseguita dal destinatario.
Nata nel contesto storico del 1940, la fattispecie appare oggi stridente con il quadro socio-tecnologico contemporaneo. In un ordinamento caratterizzato dalla digitalizzazione degli atti e dall'istituzione del domicilio digitale, la conservazione dell'affissione materiale e dell'avviso cartaceo solleva perplessità non solo sotto il profilo della tutela della riservatezza (GDPR), ma anche in ordine al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato un progressivo consolidamento nell'ammettere l'efficacia probatoria delle nuove tecnologie di comunicazione nel processo civile (si vedano, ex multis, Cass. Civ. n. 1254/2025 e Cass. n. 11197/2023 in tema di messaggistica istantanea). Risulta dunque indifferibile un adeguamento della norma processuale, al fine di ricondurre la forma alla sua funzione servente rispetto alla sostanza della conoscibilità dell'atto.
È giunto il tempo per il legislatore di intervenire con una revisione organica della disposizione, superando la triade materiale sotto il presidio e la responsabilità unica dell'ufficiale giudiziario. Si propone pertanto la seguente formulazione dell'art. 140 c.p.c.:
Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, redige avviso del deposito e gliene dà notizia con messaggio trasmesso con posta elettronica certificata, o con i servizi di messaggistica istantanea all’utenza fornita dalla parte istante oppure dall’autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 98-undetricies, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
In caso di comprovata mancanza di utenza telefonica o informatica del destinatario, la notizia è data per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale minimale novella consentirebbe di trasformare la notificazione per irreperibilità relativa da insidia formale a strumento agile e garantista di reale instaurazione del contraddittorio.