L’auto del professionista non può essere sottoposta a fermo amministrativo

di Corrado Spina

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Il Tribunale di Salerno ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo sull’autovettura di un’avvocata, qualificandola come bene strumentale indispensabile all’attività professionale. La decisione conferma che l’esenzione richiede una prova rigorosa dell’effettiva necessità del veicolo, supportata da documentazione fiscale, unicità del mezzo e dimostrazione concreta del collegamento tra utilizzo dell’auto e produzione del reddito professionale.

Il Tribunale di Salerno con sentenza 2 ottobre 2026 n. 1519 ha stabilito che l’autovettura del professionista (nel caso di specie avvocato), deve essere considerato un bene strumentale e per tale motivo non può essere sottoposta a fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602; è una misura cautelare a disposizione dell'agente della riscossione.

Dopo la modifica introdotta dal Decreto Legga 21 giugno 2013 n. 69 ("Decreto del Fare"), il co. 2 dell’art. 86 prevede una deroga, nel senso che il fermo non è eseguito se il debitore, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso, dimostra all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

La norma non definisce il concetto di "strumentalità".

Il suo contenuto è stato quindi elaborato dalla giurisprudenza, la quale ha adottato un'interpretazione molto restrittiva.

Pertanto, trattandosi di una deroga a una regola generale, spetta al soggetto colpito dal fermo provarne i presupposti di fatto (Cass. 11 giugno 2026 n. 19248).

Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanze 17 marzo 2025 n. 7156 e 29 dicembre 2024 n. 34813), non bastano la qualità di imprenditore o professionista e la titolarità del veicolo; l'acquisto con fattura e l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili; le deduzioni fiscali dei costi.

Occorre invece provare l'indispensabilità del bene, o almeno la ricorrente necessità del suo utilizzo, per produrre i ricavi caratteristici dell'attività.

Su questa base numerose pronunce di merito hanno respinto le opposizioni.

In particolare, hanno escluso la strumentalità quando il veicolo era usato soltanto per gli spostamenti casa-lavoro, era a uso promiscuo e mancava la prova che fosse l'unico mezzo disponibile e non sostituibile.

Nella presente fattispecie, un'avvocata aveva proposto opposizione al fermo iscritto sulla propria autovettura, limitatamente a una cartella avente un ente come ente impositore.

Il giudice ha quindi ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva che il semplice uso dell'auto per recarsi al lavoro e dai clienti non dimostra la strumentalità.

Il Tribunale ha richiamato il medesimo orientamento rigoroso della Cassazione, ma ha accolto il ricorso.

Sono stati decisivi tre elementi, valutati congiuntamente:

  • la prova documentale, fattura di acquisto emessa sulla partita IVA professionale e scheda dei beni ammortizzabili che include il veicolo;

  • l'unicità del mezzo: l'autovettura era l'unica di proprietà della ricorrente;

  • la natura dell'attività: la professione forense non si esaurisce nello studio; richiede la partecipazione a udienze presso fori diversi, talvolta nella stessa giornata.

Il giudice ne ha tratto la "partecipazione indispensabile" dell'auto all'attività professionale.

Ha qualificato il veicolo come mezzo necessario all'esercizio della professione, ha dichiarato illegittimo il fermo e ne ha ordinato la cancellazione all'agente della riscossione.

La pronuncia conferma che la sola documentazione fiscale non basta.

Questa, però, se accompagnata da un'allegazione circostanziata sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, può fondare l'accoglimento dell'opposizione.

Pertanto, il debitore deve agire entro trenta giorni dal preavviso, presentando istanza documentata all'agente della riscossione.

A tal proposito, il solo ricorso giudiziale non equivale alla prova della strumentalità.

Inoltre deve produrre la documentazione contabile, ovvero la fattura di acquisto, registro dei beni ammortizzabili, libretto di circolazione, visura camerale o iscrizione all'albo. Deve dimostrare l'assenza di mezzi alternativi, cioè che il veicolo è l'unico a disposizione.

Infine, deve descrivere in modo concreto il legame tra il veicolo e i ricavi, cioè indicare trasferte, luoghi di esecuzione della prestazione, frequenza degli spostamenti, evitando allegazioni generiche, come il solo tragitto casa-ufficio

L'esenzione resta un'eccezione e richiede una prova rigorosa.

La sentenza del Tribunale di Salerno mostra però che il fermo può essere rimosso quando il professionista dimostra con documenti e fatti specifici che il veicolo è necessario alla propria attività.

In questi casi la misura cautelare finirebbe per pregiudicare proprio la capacità di produrre il reddito con cui il debito andrebbe pagato.

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