Cassa Forense e concessionario per la riscossione: rapporti non sempre… ottimi, interviene la Suprema Corte

di Marcello Bella

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La Cassa Forense, come noto, riscuote i contributi non pagati spontaneamente dagli iscritti affidandosi all’Agenzia per la riscossione (prima Equitalia) e l’operatività di tale ultimo soggetto è sovente foriero di problematiche non solo per lo stesso Ente impositore, bensì anche (e spesso) per i contribuenti.

Limitandoci in questa sede al primo aspetto, ovvero ai rapporti tra la Cassa Forense e il concessionario per l’esazione, va rilevato che la fattispecie astratta, sotto il profilo della disciplina privatistica, concretizza un rapporto di mandato. Le conseguenze di tale inquadramento giuridico si ripercuotono su entrambi i soggetti del rapporto, ma, purtroppo, anche sul terzo destinatario dell’attività del mandatario, ovvero l’avvocato iscritto alla Cassa.

Non è un evento raro, per lo meno non lo era nel recente passato (ma i profili giudiziari emergono meglio ora, in esito a più gradi di giudizio), che il credito contributivo divenisse inesigibile per inerzia del concessionario, il quale, per le ragioni più svariate, non aveva provveduto alla corretta notificazione degli atti della procedura di riscossione entro i termini di prescrizione; tra tali atti, non solo l’originaria cartella esattoriale, bensì anche gli atti successivi in caso di mancato tempestivo pagamento da parte dell’iscritto, ovvero l’avviso bonario, l’intimazione di pagamento, fino agli atti esecutivi (pignoramento, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo del veicolo, ecc.).

Ricorrendo simili ipotesi, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del Concessionario per l’intervenuta prescrizione dei crediti affidati in riscossione dalla Cassa. Ed infatti, la Cassa consegna regolarmente all’Agenzia per la riscossione i ruoli da porre in esazione, debitamente compilati, così adempiendo ai propri obblighi di mandante, a norma dell’art. 1719 c.c., norma che prevede, infatti, quale unico obbligo in capo al mandante quello di “somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato”.

Il Concessionario, dal canto suo, una volta ricevuta la consegna del ruolo, dovrebbe porre in essere “con la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.) tutti gli atti della procedura di riscossione in esecuzione del mandato ricevuto, ma non sempre vi provvede con tali modalità e, pertanto, è responsabile per la mancata riscossione, da parte della Cassa, di quei crediti che possano prescriversi per inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato. La conseguenza è che il concessionario sarebbe tenuto a risarcire alla Cassa il danno derivante dal suo inadempimento, in base a quanto prescritto dall’art. 1223 c.c., da commisurarsi alla perdita subita dalla Cassa per l’inesatta esecuzione del mandato.

La Suprema Corte, con la recente pronuncia del 26 ottobre 2018, n. 27218, ha affermato tale principio, rilevando che l’affidamento in riscossione comporta, per un verso la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire in forma spontanea, oppure a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina specifica, in modo da garantire, di conseguenza, che l’Ente impositore possa incassare.

Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è di per sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all’estinzione per prescrizione e, quindi, l’assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Va da sé, pertanto, che il titolare del credito (nella fattispecie all’esame della Corte di Cassazione, la Cassa Forense) non può ritenersi unico legittimato a interrompere il termine di prescrizione, specifica attività che, invece, rientra certamente nell’ambito del complesso delle attività del mandatario/concessionario per la riscossione. Né può sottacersi l’effetto perverso che l’eventuale mancata tempestiva riscossione dei contributi per responsabilità del concessionario comporta per l’iscritto che, suo malgrado, per dimenticanza o solo per momentanea impossibilità/indisponibilità non sia stato messo in condizione di adempiere fedelmente all’obbligazione contributiva, in quanto la conseguenza che ne discende è l’invalidità ai fini pensionistici degli anni per i quali sia stato omesso, anche solo parzialmente, il pagamento del contributo, con effetti rilevanti anche dal punto di vista sociale.

Avv. Mrcello Bella - Dirigente Area giuridica e legale

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