Marcello Bella

PENSIONE DI ANZIANITÀ E CANCELLAZIONE DALL’ALBO: NIENTE DI NUOVO DAL FRONTE GIURISPRUDENZIALE

La Cassazione, con la sentenza n. 27049 del 2023, ha stabilito che non spetta il risarcimento del danno per la mancata erogazione della pensione di anzianità all'avvocato che non si è cancellato dall'albo. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la cancellazione dagli albi di avvocato è una condizione essenziale per conseguire la pensione di anzianità e che, pertanto, non può configurarsi un danno per chi non abbia soddisfatto tale requisito.

Sospensione dall’esercizio professionale: effetti sull’elettorato attivo e passivo

L’articolo 20 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 contempla l'istituto della sospensione dall’esercizio professionale.
Il primo comma prevede l’obbligo di sospensione per tutti gli avvocati che ricoprano specifiche cariche istituzionali, elencate tassativamente nell’articolo stesso, durante il periodo della carica: “l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio di Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta elettorale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della Magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e il sindaco di comune con più di 500.000 abitanti”.

Affidamento dei servizi legali: il Consiglio di Stato rinvia ogni pronunciamento

L’Autorità anticorruzione ha indetto nel periodo dal 10 aprile al 10 maggio di quest’anno la consultazione pubblica sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali e, all’esito della stessa, sono pervenuti all’Autorità ventotto contributi da parte di soggetti interessati, che hanno segnalato l’esistenza di dubbi interpretativi a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e, in particolare, della parte che qui interessa, ovvero l’affidamento dei servizi legali, intendendosi per essi non solamente la consulenza legale, ma anche gli incarichi di patrocinio in giudizio. A seguito dei suddetti contributi e della complessità della questione, l’ANAC ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, la cui Commissione speciale si è pronunciata il 14 settembre 2017.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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