Marcello Bella

Deducibilità ai fini fiscali dei contributi previdenziali

  L’articolo 10, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede per i lavoratori liberi professionisti, iscritti alle casse di previdenza e assistenza di categoria, la deducibilità integrale dal reddito complessivo ai fini IRPEF dei “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodo assicurativi”.

Ancora la Suprema Corte sulla restituzione dei contributi: è la parola fine?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19981/2017 – che ha confermato la legittimità dell’abrogazione dell’istituto giuridico della restituzione dei contributi versati - si pone nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato e, a livello di giurisprudenza di legittimità e costituzionale, univoco, che ha affermato più volte, soprattutto negli ultimi tempi (si veda Corte Costituzionale, ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 4882/2014), l’autonomia della Cassa e, in generale, degli enti previdenziali privatizzati, in conformità al disegno originario del legislatore, allorquando, agli inizi degli anni ‘90, con la legge-delega n. 537/1993 e con il successivo decreto legislativo n. 509/1994, si è avviato un processo di “disimpegno” della mano pubblica nel modello di gestione della previdenza dei liberi professionisti, quest’ultima sempre più caratterizzata dall’autonomia che rappresenta e costituisce un corollario fondamentale dell’indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale, quale salvaguardia dei principi cardine della nostra Costituzione repubblicana.

Restituzione dei contributi: revirement della Corte d’Appello di Roma che si uniforma alla Cassazione

La Corte d’Appello di Roma, con la recente sentenza n. 539/2017, pubblicata il 18 aprile 2017, muta orientamento ed afferma esplicitamente la legittimità dell’introduzione dell’istituto della pensione contributiva, il quale ha – con l’approvazione del nuovo Regolamento Generale della Cassa – sostituito l’istituto della restituzione dei contributi soggettivi all’iscritto che non abbia maturato i requisiti per l’accesso a prestazioni retributive, prima previsto dall’art. 21 della legge n. 576/1980.
Peraltro, tale sentenza si discosta dalla precedente pronuncia della stessa Corte di senso contrario - sent. n. 2219/2014, che a questo punto resta isolata nel panorama giurisprudenziale - e si riallinea alla giurisprudenza di legittimità.

In caso di pensione di vecchiaia con integrazione al minimo, la contribuzione modulare genera una quota aggiuntiva di pensione oppure l'integrazione al minimo rimane invariata?

Come stabilito dall’art. 72.7 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, la quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.

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