La Corte di Cassazione, con due recenti pronunce (n. 11161/17 e n. 10437/17), ha affrontato il tema dell’obbligo contributivo relativamente a tutti quei tipi di attività svolte da professionisti (nelle due fattispecie, rispettivamente ingegnere e avvocato) che, pur non essendo espressamente ricomprese tra le attività professionali tipiche, tuttavia sono ad esse riconducibili, in tal modo inserendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità che si era già espressa in questo senso (cfr. Cass., nn. 8835/2011 e 15816/2000), peraltro in linea con la ratio della riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare attuato con la L. 335/1995, che è quella di far sì che ogni attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto delle peculiarità delle attività e degli organismi assicurativi. Ebbene, detta giurisprudenza si è espressa chiaramente – in merito alla professione forense - nel senso dell’interpretazione del concetto di professione non limitata alla sola attività di patrocinio in giudizio, ma estesa agli svariati campi di assistenza e consulenza, nonché a qualsivoglia attività che il professionista, in virtù delle sue competenze, possa offrire al proprio assistito.