Marcello Bella

La Cassazione e il concetto di attività professionale

La Corte di Cassazione, con due recenti pronunce (n. 11161/17 e n. 10437/17), ha affrontato il tema dell’obbligo contributivo relativamente a tutti quei tipi di attività svolte da professionisti (nelle due fattispecie, rispettivamente ingegnere e avvocato) che, pur non essendo espressamente ricomprese tra le attività professionali tipiche, tuttavia sono ad esse riconducibili, in tal modo inserendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità che si era già espressa in questo senso (cfr. Cass., nn. 8835/2011 e 15816/2000), peraltro in linea con la ratio della riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare attuato con la L. 335/1995, che è quella di far sì che ogni attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto delle peculiarità delle attività e degli organismi assicurativi. Ebbene, detta giurisprudenza si è espressa chiaramente – in merito alla professione forense - nel senso dell’interpretazione del concetto di professione non limitata alla sola attività di patrocinio in giudizio, ma estesa agli svariati campi di assistenza e consulenza, nonché a qualsivoglia attività che il professionista, in virtù delle sue competenze, possa offrire al proprio assistito.

Non rimborsabili né compensabili i contributi eccedenti l'onere della ricongiunzione

In talune circostanze, laddove, a seguito del trasferimento dei contributi da un ente previdenziale alla Cassa Forense a titolo di ricongiunzione, vi sia differenza tra i contributi trasferiti e i contributi riconosciuti come utilizzati ed utilizzabili ai fini della copertura assicurativa, si è posto il problema della rimborsabilità dei contributi eccedenti l’onere della ricongiunzione.

Ancora sulle pensioni indirette e di reversibilità per i figli studenti universitari: secondo corso di studi

Nell’odierna rubrica proseguiamo la disamina della casistica che può presentarsi nell’ambito dei diritti pensionistici degli studenti universitari infraventiseienni rimasti orfani di un genitore avvocato.
Incidentalmente può essere utile, ai fini di una compiuta valutazione della problematica, la disamina sull’orientamento assunto dalla giurisprudenza in ordine all’ipotesi che il titolare di pensione di reversibilità o indiretta abbandoni il primo corso di laurea, come fuori corso e si iscriva successivamente ad altro corso di laurea.

Esercizio continuativo della professione nella disciplina previgente e adempimento all'obbligo di comunicazione reddituale annuale

La Cassazione, con la sentenza depositata il 2 marzo 2016, n. 4092, si è pronunciata recentemente su una fattispecie piuttosto complessa di valutazione dei requisiti per l’ammissione al pensionamento.
In particolare, la fattispecie di cui è stata investita la Suprema Corte era relativa a una situazione di incompatibilità in carenza anche dei presupposti della continuità professionale.

Riscossione tramite ruoli esattoriali: i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo si riferiscono solo agli enti pubblici

L’art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato “termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, dispone espressamente che i contributi “dovuti agli enti pubblici previdenziali” sono iscritti, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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