Ancora la Consulta sull’autonomia della Cassa Forense: sistema solidaristico e obbligazione contributiva

di Marcello Bella

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La questione di legittimità costituzionale sollevata, nella fattispecie, dal Tribunale di Palermo, investe da una parte il sistema sanzionatorio nel caso dell’omessa domanda di iscrizione all’Ente previsto dalla regolamentazione e dall’art. 22 della legge n. 576/80 per violazione degli artt. 3, 28 e 53 della Costituzione e, dall’altra, la norma di cui all’art. 10 della stessa legge n. 576/1980 sempre per violazione degli artt. 3, 28 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’iscritto, pensionato di una diversa gestione previdenziale, debba essere tenuto al pagamento del contributo soggettivo nella sola misura del 3%, alla stessa stregua degli avvocati pensionati della Cassa Forense, una volta decorso il periodo in cui non riceve alcun trattamento previdenziale, ovvero, nella fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, una volta decorso il quinquennio dalla maturazione del diritto a pensione.

Appare in questa sede importante esaminare soprattutto il secondo motivo contenuto nell’ordinanza di rimessione e su questo aspetto il giudice delle leggi compie un’ampia digressione sulla normativa che disciplina la previdenza forense e conferma principi già espressi in precedenza circa l’autonomia che la caratterizza (si veda Corte Costituzionale, ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017, seppure quest’ultima con riferimento alla Cassa Forense di previdenza dei commercialisti).

Viene fatta leva sull’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge a seguito della trasformazione della Cassa Forense in fondazione di diritto privato in forza del decreto legislativo n. 509/1994, con conseguente “apertura all’autonomia regolamentare del nuovo ente”, che ha confermato il criterio solidaristico di base, “quale fondamento essenziale di questo sistema integrato”, di fonte a un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa Forense, di natura privatistica). E in effetti è proprio la connotazione solidaristica del sistema che giustifica e, soprattutto, legittima – secondo il giudice delle leggi – l’obbligatorietà dell’iscrizione e dell’obbligazione contributiva alla Cassa Forense per l’avvocato.

In particolare, il sistema solidaristico è caratterizzato dalla mancanza di corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione obbligatoria per l’avvocato e le prestazioni previdenziali e assistenziali che eroga la Cassa Forense. La Consulta, in proposito, afferma testualmente che “l’assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa Forense (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni”.

E’ proprio il principio solidaristico che informa la previdenza forense, quindi, che assicura il rispetto della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, comma 2, della Costituzione. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i principi di ragionevolezza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali non siano compressi dalla norma indiziata di sospetta illegittimità costituzionale (l’art. 10 della legge n. 576/1980, come modificata e integrata con i successivi regolamenti), laddove, in concreto, sia improbabile l’accesso alle prestazioni per il singolo assicurato, perché magari – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – ci si iscrive alla Cassa Forense in età avanzata con conseguente difficoltà di conseguire la pensione di vecchiaia, poiché ciò attiene solo a circostanze di fatto legate alla scelta del singolo che decida di iscriversi all’albo professionale e, per l’effetto, alla Cassa Forense solo in tarda età; non sussistono, insomma, nella normativa previdenziale forense dei profili di illegittimità, ma solo delle ovvie conseguenze in base all’originaria scelta del singolo assicurato.

Resta comunque fermo, nell’attuale ordinamento, l’accesso a una forma pensionistica pur con una contribuzione ridotta in termini temporali, ovvero la pensione di vecchiaia contributiva e, conseguentemente, non vi sono, peraltro, neanche versamenti contributivi “a vuoto”. Peraltro, non sussiste omogeneità di situazioni con riferimento alla posizione previdenziale dell’avvocato che si iscrive subito alla Cassa Forense, all’inizio del proprio percorso professionale, in quanto, in tal caso, si tratta di professionista che, al momento del pensionamento, ha già ampiamente alimentato il sistema previdenziale forense corrispondendo i contributi dovuti per anni, mentre l’avvocato che ha maturato, prima di iscriversi alla Cassa Forense, altro trattamento previdenziale, non ha contribuito al sistema in misura tale da giustificare un trattamento autonomo alla stessa stregua dell’iscritto in giovane età, a nulla rilevando l’avere contribuito ad altra gestione previdenziale, proprio in ragione della separazione e, soprattutto, dell’autonomia dei singoli sistemi previdenziali.

La Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile altra questione di costituzionalità della norma con riferimento all’art. 53 della Costituzione, laddove è stata invocata l’eccessiva onerosità della contribuzione richiesta all’avvocato in relazione ai possibili benefici acquisibili.

Ebbene, la Corte, ancora una volta, distingue in maniera netta l’obbligazione previdenziale dall’obbligazione tributaria, essendo solo quest’ultima fondata sulla capacità contributiva, in quanto finalizzata al dovere di concorrere alla spesa pubblica, ciò che giustifica ampiamente il canone di progressività del sistema tributario. Di contro, la contribuzione dovuta alla Cassa Forense non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto “volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale”, con un effetto indiretto di perequazione, sicché non trasmoda in un’obbligazione di natura tributaria e se ne differenzia nettamente.

Avv. Marcello Bella - Dirigente Area Giuridica e Legale Cassa Forense

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