Esercizio continuativo della professione nella disciplina previgente e adempimento all'obbligo di comunicazione reddituale annuale

di Marcello Bella

Stampa la pagina

Il giudice d’appello ha dichiarato il diritto della Cassa Forense di sindacare senza limiti di tempo la compatibilità della professione forense con altre attività svolte dall’iscritto (Corte d’Appello di Napoli, 21 ottobre 2010, n. 6110) in ragione dell’appello incidentale proposto dalla Cassa, ma non ha affrontato espressamente la questione di incompatibilità in relazione al caso concreto, non essendo stati svolti specifici motivi di appello sul punto da parte dell’appellante.
Conseguentemente, pur trattandosi di un tema di particolare interesse per il lettore (incompatibilità con la carica di socio amministratore di società semplice esercente attività agricola e di allevamento del bestiame), gli ermellini hanno di fatto limitato il loro esame alla problematica della continuità professionale, precisando che “l’accertamento della continuità dell’esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a tal fine, come osservato da Cass. 3211/2002 cit., una potestà autoregolamentare – e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa. … i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avesse adempiuto l’obbligo di comunicazione periodica nei termini e nei contenuti prescritti dall’art. 17 cit. (n.d.r.: della legge n. 576/1980). Hanno dunque ritenuto che, in presenza di tale situazione fattuale, non potesse operare il limite del quinquennio previsto per la facoltà di revisione”.


Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la sentenza in commento affronta, di fatto, solo la problematica della continuità dell’esercizio professionale, uno dei requisiti (unitamente all’assenza di situazioni di incompatibilità) caratterizzante l’effettività dell’iscrizione alla Cassa nella disciplina precedente alla legge n. 247/2012.
Si ricorda che, vigente la normativa precedente alla legge di riforma dell’ordinamento professionale, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 319/1975, era demandato al Comitato dei Delegati della Cassa la determinazione dei criteri per la continuità professionale.
L’art. 2, primo comma, della legge n. 319/1975 (contenente modifiche delle norme sulla previdenza ed assistenza forense), infatti, rimetteva alla determinazione del Comitato dei Delegati della Cassa i criteri per accertare quali fossero gli avvocati che esercitavano la professione forense con carattere di continuità, ai fini previdenziali e assistenziali, con conseguente diritto-dovere di iscrizione alla Cassa ed obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il professionista iscritto.
In passato, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13289/2005 – in tema di limiti temporali alla verifica della sussistenza del requisito della continuità professionale -, avevano affermato che, essendo il requisito della continuità professionale accertabile sulla base di criteri fiscali e, quindi, oggettivi, una volta che il professionista avesse assolto all’obbligo di comunicazione dei dati reddituali, previsto dall’art. 17 della legge n. 576/80, spettava alla Cassa contestare l’eventuale insussistenza della continuità professionale, riconosciuta come elemento costitutivo del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, sulla scorta appunto dei parametri fissati dal Comitato dei Delegati. Si legge, infatti, nella motivazione della suddetta sentenza che “l’accertamento della continuità dell’esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base dei parametri stabiliti da determinazione del Comitato dei Delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a tal fine […] una potestà autoregolamentare – e in relazione alle comunicazioni periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa”.

  Avv. Marcello Bella – Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense

 

Altri in DIRITTO