Pensione indiretta agli studenti universitari per tutta la durata legale del corso di studi

di Marcello Bella

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Nella fattispecie, il ricorrente aveva richiesto al giudice il riconoscimento al trattamento pensionistico anche per il periodo successivo al corso legale di studi, sostenendo che l’ultimo appello della sessione invernale di laurea per l’ultimo anno accademico era previsto per la fine del mese di maggio dell’anno seguente (nella fattispecie, il 2005).
La Cassa, constatato l’avvenuto completamento del corso legale di studi da parte del ricorrente nell’anno accademico 2003/2004, ha sospeso il trattamento pensionistico nel mese di gennaio 2005, in considerazione del venir meno dei requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 141/92; tale norma prevede, infatti, che la quota dell’importo di pensione indiretta per i figli maggiorenni studenti universitari è dovuta sino al compimento della durata minima del corso legale di studi seguito e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Orbene, l’art. 3 della legge n. 141/92 recepisce quanto stabilito dall’art. 82 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le pensioni dei dipendenti statali e richiamato dall’art. 7 della legge n. 576/80, come novellato appunto dal citato art. 3 della legge n. 141/92; la disposizione in questione stabilisce che, ai fini della erogazione della pensione indiretta, sono equiparati ai minorenni “i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età”. Il tenore letterale della norma consente di poter interpretare la stessa nel senso che elemento decisivo ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione previdenziale è dato dalla frequenza al corso universitario entro il limite della sua durata legale, che, nel caso di specie, era di quattro anni ed il cui compimento determina automaticamente la cessazione del diritto, che può protrarsi, al massimo, non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età, allorquando questo intervenga prima della fine della durata legale del corso di studi.


La centralità della durata del corso legale degli studi ai fini della erogazione della pensione indiretta si evince, peraltro, anche dalla circolare Inps n. 188 del 31.7.1990, che, recependo un parere espresso in tal senso dal Consiglio di Stato, ha fissato il termine del 31 ottobre dell’ultimo anno del corso legale di studi per l’erogazione delle prestazioni in favore dei figli studenti universitari, facendo salva la possibilità di ottenere una proroga sino al 15 febbraio dell’anno successivo, subordinatamente alla dimostrazione dell’avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale.
Inoltre, il regolamento per gli studenti iscritti all’Università “La Sapienza” (applicabile allo studente di che trattasi) stabilisce, tra l’altro, all’art. 5, 3° comma, che lo studente è iscritto “fuori corso” qualora abbia seguito il proprio corso di studi per l’intera sua durata (legale, non facendosi riferimento ad alcuna proroga) senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame di laurea, fattispecie, questa, ricorrente nel caso di specie.
La giurisprudenza, segnatamente della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione, è più volte intervenuta sull’argomento orientandosi nel senso sopra esposto, essendosi sovente ritenuto sussistente il diritto alla pensione dell’orfano maggiorenne studente universitario soltanto per la durata legale degli studi universitari ed entro il ventiseiesimo anno di età (cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Reg. Marche, 23.7.2003, n. 542; Corte dei Conti, sez. giur. Reg. Basilicata, 18.1.2001, n. 15; Cass., sez. lav., n. 6716/99 e n. 11390/98).
Nella fattispecie all’esame nella presente rubrica, invero, il giudice di primo grado ha accolto la domanda del ricorrente, poi rigettata in grado di appello (Corte d’Appello di Roma, 10 dicembre 2009, n. 8354/2008), sul presupposto che per durata minima del corso di laurea non può che farsi riferimento che al termine dei corsi dell’anno di riferimento (sessione estiva, nella fattispecie, del 2004); infatti, aggiunge la Corte di merito, “il fatto di considerare come riferibili al precedente anno le successive sessioni autunnali e invernali è una sorta di fictio comunque applicabile solo nel caso di conseguimento del diploma di laurea nell’ultimo termine utile (ovvero prima della successiva sessione estiva)”.


La Suprema Corte, pronunciatasi sul caso di specie in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, non ravvisa alcuna carenza nell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di merito nell’identificare il termine di fruizione del beneficio della pensione indiretta a favore dei figli, superstiti degli iscritti, già maggiorenni ma di età inferiore ai 26 anni, impegnati nel conseguimento di una laurea, termine dalla legge indicato per relationem con la locuzione “durata minima legale del corso di studi”, con l’esaurirsi dell’anno accademico corrispondente all’ultimo previsto dall’ordinamento universitario per la conclusione dello specifico corso di laurea e, quindi, con la conclusione della sessione estiva di laurea, “collocata al termine dei corsi di insegnamento, al più estensibile a tutte le altre sessioni di laurea riferibili al medesimo anno accademico e, perciò, tali da consentire il conseguimento del titolo nel periodo cosiddetto (Cass., Sez. Lavoro, 4 dicembre 2015, n. 24735). Infatti, a giudizio degli ermellini, la ratiodella norma vuole il diritto alla fruizione del trattamento pensionistico limitato al periodo, segnato dall’esaurirsi del numero degli anni accademici previsti dall’ordinamento universitario per la conclusione del corso di laurea “in corso”, di oggettivo impedimento che l’impegno universitario determina con riguardo al reperimento di proprie fonti di reddito e che, solo, giustifica il prolungamento della fruibilità del beneficio del trattamento pensionistico indiretto oltre il compimento della maggiore età.

Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio legale di Cassa Forense

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