ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA VA TRASCRITTA SENZA NECESSITA’ DI AUTENTICA NOTARILE
30/09/2026
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L’accordo non traslativo a seguito di negoziazione assistita che ha stabilito l’assegnazione della casa familiare a favore di una delle parti, certificata dai rispettivi legali l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, può essere trascritto nei registri immobiliari senza riserve, in quanto titolo formalmente idoneo, sebbene non autenticato da pubblico ufficiale.
Con una pronuncia coraggiosa e avanguardistica il Tribunale di Pescara ha riconosciuto pochi giorni fa la facoltà di trascrivere un accordo di negoziazione assistita in cui era stato assegnato a una delle parti il diritto di abitazione nella casa familiare, accogliendo il reclamo avanzato al Collegio dall’assegnataria che si era vista apporre una riserva dal Conservatore.
Quest’ultimo aveva eseguito l’istanza di trascrizione ma la stessa, poiché il titolo non aveva forma di atto autenticato dal Notaio, era stata effettuata con riserva ex art. 2674-bis c.c. “… il verbale è firmato esclusivamente dagli avvocati e non è munito di nessuna autentica delle firme”.
Contro tale provvedimento l’assegnataria proponeva reclamo al Collegio, chiedendo l’eliminazione della riserva, assumendo l’illegittimità dell’apposizione.
Va ricordato che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare di cui all’art. 337-sexies Cod. Civ. disciplina un mero diritto personale di godimento di natura atipica che non determina effetti traslativi del diritto di proprietà sull’immobile né la costituzione di diritti reali di godimento a favore dell'assegnatario. Tale diritto è caratterizzato da tre elementi: la temporaneità -in quanto si estingue quando l'assegnatario non vi abiti, cessi di abitare stabilmente nella casa, conviva more uxorio con altro partner o contragga nuovo matrimonio-, la strumentalità alla funzione della tutela dell'interesse dei figli e l'indisponibilità/incedibilità a terzi.
Tale assegnazione avente il carattere “di godimento” è diversa da quella “reale” e traslativa disciplinata dall'art. 5, co. 3, D.L. 132/2014, riferibile invece ai contratti e agli atti soggetti a trascrizione con cui le parti dispongono di diritti reali immobiliari nell'ambito della negoziazione, in cui “per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Quella “di godimento” prevista dall’art. 337-sexies c.c. non è soggetta a trascrizione obbligatoria, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 2643 c.c., né vi è equiparabile. Essa prevede una trascrizione facoltativa, in base alla norma speciale prevista nell’ambito del diritto di famiglia, con funzione di mera pubblicità-notizia finalizzata a limitare l'opponibilità ai terzi. Nel caso in cui non si proceda a trascrizione, tale mancata trascrizione non inficia la validità ed efficacia dell'assegnazione.
Alla luce di tali premesse, condivisibile secondo la scrivente e particolarmente degna di nota è la pronuncia del Collegio del Tribunale della città Aeterni che ha pienamente accolto il reclamo svolto dall’assegnataria, ordinando che si faccia luogo a una trascrizione “piena” e senza riserve. Il giudice della città dannunziana ha infatti valorizzato la certificazione dell'autografia delle firme e la dichiarazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, apposta dagli avvocati delle parti ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.L. 132/2014, riconoscendo loro un potere certificatorio tipico e legalmente attribuito, che conferisce all’accordo una certezza formale del tutto equiparabile a quella garantita dall'autenticazione notarile. Dichiarata dunque pari dignità alla sottoscrizione dei legali, rispetto all’autentica notarile, il Collegio ordinava che l’assegnazione andasse trascritta senza riserve ai sensi dell'art. 2657 c.c., invitando il Conservatore a rimuovere quella apposta.
Va doverosamente dichiarato che sul punto vi è un aspro dibattito e divergenze interpretative tanto che da un lato una parte della giurisprudenza sostiene che l’accordo sia trascrivibile senza necessità di autentica notarile (Trib. Bologna 4 giugno 2024; Trib. Trani 15 novembre 2025), mentre dall’altro lato un orientamento la impone (Trib. Forlì, decreto del 29 maggio 2025; Trib. Palermo, decreto del 4 giugno 2025; Trib. Pistoia, decreto del 2 gennaio 2026) non ritenendo sufficiente la certificazione dei legali.
Nessun approdo ancora sul punto da parte della corte di legittimità, atteso che l’unica pronuncia sul caso de quo è quella di Cass. Civ. sez. II n. 1202/2020 che attiene al diverso caso del trasferimento di diritti reali immobiliari con effetti traslativi all’interno dell’accordo di negoziazione assistita.
Il Tribunale della città dei Delfini ha fatto dunque piena applicazione della lettera dell’art. 6, co. 3, D.L. 132/2014, che parifica l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali, in quanto il primo “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Tale equiparazione secondo la corte pescarese deve essere incondizionata sul piano degli effetti che i due titoli sono in grado di produrre, con la conseguenza che se i provvedimenti giudiziali recanti l'assegnazione della casa familiare sono trascritti in forza della loro natura di sentenza o di verbale d'udienza, senza che sia richiesta alcuna
autenticazione notarile, altrettanto dovrà potersi dire per l’accordo di negoziazione assistita.
Se infatti la ratio legis dell'istituto della negoziazione assistita è quella di consentire alle parti di regolamentare i propri rapporti familiari in una sede alternativa a quella giudiziale, ma ad essa equivalente, sarebbe irrazionale imporre per l'accordo di negoziazione assistita un onere formale aggiuntivo – l'autentica notarile – che non è invece richiesto per il provvedimento giudiziale cui l'accordo è espressamente equiparato. Un’interpretazione che conducesse a tale disparità di trattamento realizzerebbe, di fatto, una discriminazione ingiustificata a danno dei coniugi che avessero scelto, nell’esercizio della propria autonomia privata, il percorso della negoziazione assistita rispetto a coloro che avessero optato per la via giudiziale, in aperto contrasto con lo spirito deflattivo e garantista della riforma operata dal D.L. 132/2014.
Poiché ormai la Riforma Cartabia ha elevato alla medesima dignità dei titoli giudiziali di formazione eteronoma gli accordi di negoziazione assistita assunti dalle parti (così come quelli all’esito dei procedimenti di mediazione), appare chiaro come le procedure di giustizia consensuale ormai abbiano acquisito il loro spazio nel più ampio sistema della giustizia più latamente intesa e le corti più sensibili ed attente diano ampio riconoscimento a questo nuovo approccio sostenibile e integrato di accesso alla giustizia.