NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTO ILLEGGIBILE: QUALI CONSEGUENZE?

di Rosanna Quartaroli

Stampa la pagina
foto

 La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi delle conseguenze di una notifica a mezzo pec con  allegati illeggibili o parzialmente leggibili. 

Secondo la recente pronuncia 28.5.2021 n.15001 spetta all’avvocato destinatario della pec, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico, così da fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente: l’onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.

Il problema era stato affrontato con la sentenza 31.10.2017  n. 25819,  nella quale la Corte osservava che

la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario".

Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.

L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sent., 18-01-2017, n. 2431).

Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.”

Sull’argomento, la Cassazione si era espressa con sentenza 21.2.2020 n. 4624. Anche in questo caso era stata notificato un atto, nello specifico la sentenza di secondo grado, che l’avvocato ricevente non era stato in grado di aprire e dalla schermata si evinceva “Acrobat Reader: errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato”.

Il difensore “notificato” sosteneva che la notifica "asseritamente effettuata da controparte […]  non potrà essere ritenuta validamente effettuata, dovendosi riconoscere la possibilità, in tema di contestazione dell'avvenuta notificazione di un atto digitale, di deduzione di problemi tecnici ovvero inerenti alla contestazione della corrispondenza tra quanto eventualmente indicato nella ricevuta di consegna telematica e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata. In subordine parte ricorrente chiede la rimessione in termini per errore scusabile".

Orbene l’inerzia del difensore in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell’atto notificato, secondo la giurisprudenza della Corte, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Richiama, quindi, il principio di collaborazione di cui alla sentenza n. 25819/2017 e n. 21560/2019, per cui sarebbe “stato dovere del difensore dell'odierno ricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PFC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente. L'avv. xxxxx, per sua stessa ammissione, è rimasto inerte, il che conduce a ritenere il perfezionamento della notifica della sentenza di appello e quindi la decorrenza del termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione”.

Da ultimo, riguardo all'istanza di rimessione in termini, il Collegio osserva che questo istituto, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, sicchè non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine (cfr., tra molte, Cass. S.U. n. 32725 del 2018), in questo caso per la mancata osservanza dei suoi doveri di collaborazione.

 Rosanna Quartaroli


Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche