NOTIFICAZIONE IMPOSSIBILE PER "CASELLA PIENA"? IL NOTIFICANTE NON DECADE SE REITERA LA NOTIFICA “TEMPESTIVAMENTE”

di Alessandro Graziani

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La Cassazione detta il principio di diritto in tema di mancata consegna della notifica per causa imputabile al destinatario.

Con la recentissima pronunzia n. 28452 del 5 novembre 2024, a Sezioni Unite, la Corte Suprema affronta e risolve la questione vertente sugli effetti dell’incolpevole sforamento del termine utile per notificare l’atto processuale, allorquando causa della mancata notificazione sia imputabile ad incuria del destinatario.

È noto che la notificazione non possa ritenersi validamente perfezionata se il recapito non va a buon fine.

Ovviamente, questo corollario è applicabile anche alle notifiche effettuate tramite pec, per via telematica: dunque, la notifica domicilio digitale si perfeziona solamente nell'ipotesi di avvenuta consegna.

Se la consegna telematica non ha luogo, essa è invalida e ciò a prescindere dalle cause che hanno impedito il recapito.

In passato, la Corte di Cassazione aveva già affrontato il caso della mancata notifica per colpa addebitabile al destinatario, affermando che, nell'eventualità di casella telematica piena per inadeguata gestione dello spazio digitale da parte del destinatario della notifica, il notificante fosse comunque gravato dell’onere di riprendere il procedimento notificatorio per recapitare il dovuto al destinatario (ordinanze Corte di Cassazione n. 2193 del 24/1/2023 e n. 16125 del 7/6/2023).

Ma quid iuris se, nel caso in cui fallimento del recapito della notificazione telematica sia imputabile alla “casella piena” del destinatario, a ciò consegua il superamento del limite temporale assegnato al notificante per l’adempimento notificatorio?

Proprio su questo sono state chiamate a pronunziarsi le Sezioni Unite.

È di tutta evidenza che, anche nel processo, l’utilizzo degli strumenti telematici comporta sempre necessaria una “collaborazione”  -almeno tecnologica- da parte del destinatario delle notifiche e delle comunicazioni.

Per l’Avvocato, questa cooperazione si sostanzia, di fatto, nel disporre di una propria casella pec funzionante e nell’assicurarne la capienza recettiva.

Allorché la casella pec sia lasciata riempirsi sino al limite massimo della sua capienza, essa viene posta in sostanziale disfunzione e questo avviene per incuria imputabile al suo titolare che, in tal modo, omette di offrire la propria doverosa “collaborazione” tecnologica.

Questa condotta non deve però avvantaggiare chi sia responsabile di tale incuria.

In considerazione di questo, con la recentissima sentenza n. 28452/2024, la Corte di legittimità ha elaborato la soluzione.

Gli Ermellini hanno ricordato che la “riforma Cartabia”  ha  introdotto l’obbligatorietà della notifica a mezzo pec da parte dell’Avvocato (art. 3-ter Legge 53/1994 e art. 137 commi 6 e 7 cpc), con facoltà di ricorrere alla tradizionale notifica con ufficiale giudiziario soltanto ove non sia possibile la notificazione telematica.

Con la “riforma Cartabia”, per il processo civile é prevista anche la disponibilità un'area web (una sorta di albo pretorio digitale) ove indirizzare le notifiche digitali in casi di impossibilità di notificazione telematica per fatto imputabile al destinatario.

Al momento, la operatività di tale risorsa è attualmente sospesa a causa di difficoltà tecniche.

Tuttavia,  la  normativa  che  ha  disposto  questa sospensione (art.  4-ter  comma  1 D.L. 51/23) ha  anche  precisato  che: “Fino  a  tale  data [ndr: 31 dicembre 2023, termine poi esteso sino a fine 2024],  quando  la  notificazione  ai  sensi  del  comma 1 dell’articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel  momento  in  cui  è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Ma come garantire anche i diritti di difesa del destinatario del destinatario della notificazione ed il rispetto del principio del contraddittorio?

La soluzione va rinvenuta nell’insegnamento già espresso dalla Corte Suprema (sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016), secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni  non  imputabili  al  notificante,  questi,  appreso  dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve  riattivare  il  processo  notificatorio  con  immediatezza  e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

Adesso, con il principio di diritto espresso nella sentenza SS.UU. n. 28452 del 5 novembre 2024, la Corte Suprema afferma letteralmente: “…il  notificante potrà  attivare  nuovamente,  e  tempestivamente,  il  procedimento notificatorio…”.

Il principio appare assolutamente condivisibile.

Permane, tuttavia, il dubbio sulla dimensione temporale entro la quale la riattivazione del procedimento notificatorio sia da ritenersi tempestivo.

Dunque, almeno su questo, il dibattito resta ancora pienamente aperto.

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